Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1995
Corte cost., sent. 17 marzo 1995, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1995
- Data di deposito
- 17 marzo 1995
- Data di decisione
- 8 marzo 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 271, codice penale
- art. 28, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 21959
La questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneita' alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.
Massima n. 21960
I principi inerenti alla liberta' di organizzazione sindacale, invocati dal giudice 'a quo' con richiamo, oltre che all'art. 39, agli artt. 2, 3, 18, 21, 24 e 35 Cost., non risultano violati dalla disposizione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori che, riguardo al ricorso al pretore, ivi previsto, contro i comportamenti antisindacali del datore di lavoro, riserva la legittimazione a proporlo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. Come la Corte ha gia' rilevato, la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentativita' e' infatti apparsa idonea a "consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". E d'altra parte la opzione, adottata dalla norma 'de qua', nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost.. La non contrarieta', sul punto contestato, del modello statutario al disegno costituzionale, non esclude pero' che lo stesso legislatore - come la Corte ha anche gia' avuto modo di osservare - possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente i "principi di liberta' e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione" anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentativita' delle associazioni (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - Cfr. S. nn. 54/1974 e 334/1988. Sulla possibilita' della adozione di nuove regole circa l'attuazione della effettiva rappresentativita' delle associazioni sindacali, v. S. n. 30/1990. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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