Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1995
Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1995
- Data di deposito
- 20 febbraio 1995
- Data di decisione
- 8 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 29, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 10, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 30, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 31, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 9, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 1, lett. h), legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 9, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 21890
Come la Corte ha riconosciuto, la legge 8 agosto 1985, n. 47, ha introdotto una tutela del paesaggio non legata alla visione frammentaria propria della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - diretta in prevalenza alla tutela di singole bellezze naturali isolatamente considerate - ma improntata a integralita' e globalita', sicche' essa e' diventata sinonimo di tutela ambientale. Sotto questo profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunita' nazionale - costituzionalmente garantito dagli artt. 9 e 32 Cost. - alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394). In ordine a questo interesse, a tutela del quale le zone gravate da usi civici sono state sottoposte, dall'art. 1, lett. h, della legge n. 431 del 1985, a vincolo paesaggistico, e di cui e' portatore lo Stato e che e' quindi inconfondibile con gli interessi locali di cui sono esponenti le Regioni, l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985) ha disposto soltanto una delega di attribuzioni a queste ultime. - Cfr. S. nn. 151/1986, 359/1985, 67/1992, 269/1993 e 1029/1988. V. anche la seguente massima C. red.: S.P.
Massima n. 21891
La nuova giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, espressa nella sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, secondo cui la giurisdizione d'ufficio originariamente attribuita al Commissario per gli usi civici e' 'in toto' cessata in seguito all'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative gia' esercitate dal Commissario, ascrive all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, un significato normativo che non ammette un organo statale ad agire in via preventiva davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunita' nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesistico. Tale significato normativo non e' consono con l'art. 24, primo comma, Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., nonche' con l'art. 9, che il detto interesse garantisce insieme con l'art. 32 (che l'art. 1 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, accoppia al primo). Ed invero, anche se dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al Commissario di un potere di impulso processuale, tra la situazione ordinamentale attuale e la situazione anteriore nella quale - con incerta legittimita' dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. - il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, e' preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimita' costituzionale provvisoria piu' volte applicato dalla Corte Costituzionale, "in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Pertanto - assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di cassazione - non consente la permanenza del potere di iniziativa processuale in questione. - V. la precedente massima A e la seguente C. red.: S.P.
Massima n. 21892
La figura del Commissario per gli usi civici e' stata inserita nell'ordinamento giudiziario senza costituzione presso il medesimo di uno specifico ufficio del pubblico ministero. Tuttavia la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale puo' essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una "rigorosa tutela della terzieta' del giudice". - Cfr. in un contesto analogo, S. nn. 268/1986 e 172/1987. V. anche S. nn. 398/1989 e 133/1993. red.: S.P.
Massima n. 21893
La statuizione della Corte di cassazione a sezioni unite, nella interpretazione da essa data, con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, secondo cui "nell'ordinamento vigente la tutela dei diritti di uso civico e' demandata alle Regioni, che a tal fine esercitano i poteri amministrativi loro conferiti dalle leggi e promuovono le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e, quindi, anche davanti al Commissario nelle materie di sua competenza", va intesa solo in relazione alla giurisdizione di ufficio che, gia' riconosciuta al Commissario, in pari tempo e' ritenuta cessata. Tale statuizione, pertanto, non tocca minimamente la legittimazione ad agire davanti al Commissario, per la difesa del loro interesse particolare, spettante alle popolazioni titolari dei diritti di proprieta' collettiva o di uso civico, nonche' ai Comuni in qualita' di enti rappresentativi delle collettivita' insediate sui rispettivi territori, sicche' vanno respinte le censure di incostituzionalita' in base al contrario assunto avanzate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., dell'art. 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766). red.: S.P.
Massima n. 21894
La questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 97,primo comma, Cost., nei confronti degli artt. 66, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 10 dicembre 1993, n. 12158, nella parte in cui escludono ogni competenza del Commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici, difetta di rilevanza. Il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, - che l'ha sollevata - non e' stato infatti investito di una domanda di legittimazione - che la parte interessata si e' solo riservata di produrre - del possesso dei terreni oggetto del giudizio da cui trae origine la ordinanza di rimessione, ne' comunque potrebbe esserlo, trattandosi di una istanza amministrativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost., degli artt. 66, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 9 e 10, legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 30 e 31, r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come interpretato dalla Corte di cassazione). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge citata n. 1766 del 1927, sopra indicata al n. 1, sub I, lett. b), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe iscritta in r.o. n. 332/1994;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal detto Commissario con l'ordinanza in epigrafe iscritta in r.o. n. 490/1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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