Corte costituzionale
Sentenza n. 311/1995
Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/1995
- Data di deposito
- 12 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 15, decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993
- legge n. 68 del 19 marzo 1993
- art. 1, legge n. 72 del 7 febbraio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 22192
Il potere di interpretazione delle leggi non e' riservato dalla Costituzione in via esclusiva al giudice, ne' tantomeno e' sottratto alla potesta' normativa degli organi legislativi: le due attivita' operano infatti relativamente a piani diversi, in quanto mentre l'interpretazione del legislatore interviene sul piano generale e astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame. red.: S.P.
Massima n. 22193
Per poter essere riconosciuta tale, la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le e' propria, che e' quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore. - V. S. nn. 397/1994, 6/1994, 424/1993, 402/1993, 455/1992, 454/1992 ed altre. red.: S.P.
Massima n. 22194
La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una legge non e' sufficiente ad escludere che la stessa determini violazioni costituzionali. La sovrana volonta' del legislatore nell'emanarla incontra infatti una serie di limiti, da tempo individuati dalla Corte costituzionale, attinenti alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. - Cfr. S. nn. 397/1994, 6/1994. 424/1993, 283/1993, 440/1992, 429/1993 e 822/1988. red.: S.P.
Massima n. 22195
Non puo' dirsi che l'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) nella parte in cui stabilisce che l'art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 72, va inteso nel senso che nella rivalutazione, ivi prevista, degli emolumenti quiescibili dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale, non si ricomprendono ne' l'indennita' integrativa speciale, ne' gli altri accessori dello stipendio tabellare, abbia violato i limiti entro i quali puo' esplicarsi - alla stregua dei principi enunciati dalla Corte costituzionale - la potesta' del legislatore di emanare norme di interpretazione autentica. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice rimettente, infatti, con la disposizione censurata non si e' imposta una interpretazione del citato art. 1 della legge n. 72 del 1951 di segno opposto a quello risultante da giurisprudenza consolidata, ma si e' voluto risolvere i contrasti giurisprudenziali sorti al riguardo, rendendo obbligatoria una delle possibili interpretazioni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68). - V. massime precedenti. red.: S.P.
Massima n. 22196
Non puo' ritenersi che l'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 19 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell'art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 72, che nella rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale, non si ricomprendono l'indennita' integrativa speciale e gli altri accessori dello stipendio tabellare, dia luogo ad una disparita' di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale, tra i dipendenti soggetti all'applicazione della norma censurata, e i dipendenti che, invece, sulla base dei principi affermati in giurisprudenza dalle sentenze che hanno seguito l'indirizzo contrario, hanno invece goduto della rivalutazione. Come la Corte ha piu' volte ribadito, infatti, non puo' contrastare con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi del tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore, mentre e' anche principio dalla Corte piu' volte affermato quello secondo cui la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza appartiene alla discrezionalita' del legislatore, cui spetta il potere di disporre circa la misura e le modalita' di tale trattamento: discrezionalita' che nel caso di specie risulta usata entro i limiti consentiti, introducendosi un elemento di razionalizzazione del sistema pensionistico. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68). - Sul fluire del tempo come elemento diversificatore, da ultimo, S. n. 237/1994. Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla determinazione della base retributiva del trattamento di quiescenza, v. O. nn. 111/1991 e 402/1990, nonche' S. n. 531/1988 ed altre. red.: S.P.
Massima n. 22197
L'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68), nella parte in cui stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell'art. 1, legge 7 febbraio 1951, n. 72, che nella rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale, non si ricomprendono l'indennita' integrativa speciale e gli altri accessori dello stipendio tabellare, non e' censurabile con riferimento al principio della capacita' contributiva, sancito dall'art. 53 Cost.. Tale principio, infatti - ancorche' invocato in base all'assunto che la norma impugnata porrebbe a carico solo di determinati soggetti un'esigenza di contrazione della spesa pubblica in funzione del riequilibrio finanziario dei bilanci degli enti pubblici - riguarda la materia tributaria, alla quale e' estranea quella previdenziale, oggetto della controversia. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma quindicesimo, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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