Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1995

Corte cost., sent. 13 giugno 1995, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/1995
Data di deposito
13 giugno 1995
Data di decisione
2 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:236

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21530

Nel prefigurare i requisiti dei giochi d'azzardo, identificandoli in quelli in cui "la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria", l'art. 721 cod. pen. individua il connotato obiettivo delle modalita' di realizzazione della vincita e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco, con una espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della giurisdizione, e' tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati applicando le ordinarie regole probatorie. Ne' certo puo' considerarsi come sostitutiva della valutazione del giudice l'eventuale inclusione nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. del gioco di cui e' contestato l'esercizio, dal momento che il corretto esercizio della potesta' amministrativa integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, e' inderogabilmente assistito dalla garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale. Vanno quindi respinte - in quanto basate sul non condivisibile presupposto che la disposizione 'de qua' per la eccessiva genericita' della definizione adottata, in ordine al requisito oggettivo dell'aleatorieta', riservi al giudice penale una discrezionalita' troppo ampia - le censure di incostituzionalita' avanzate in proposito in riferimento ai principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassativita' della fattispecie penale e del rispetto, in condizioni di parita', dei diritti della difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 721 cod. pen.). - Riguardo al sindacato del giudice penale sulla legittimita' degli elenchi di giochi proibiti predisposti dai questori, v. S. n. 88/1968 e 113/1972. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21531

Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 721 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 718 a 722 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze