Art. 719 — Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2° se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.