Art. 720 — Partecipazione a giuochi d'azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
La pena è aumentata:
1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.