Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1995
Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1995
- Data di deposito
- 10 maggio 1995
- Data di decisione
- 8 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, legge n. 97 del 31 gennaio 1994
- art. 12, comma 3, legge n. 97 del 31 gennaio 1994
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 6, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 5, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
Parametri
Massime
Massima n. 21392
L'esonero, nel procedimento per la espropriazione, per opere pubbliche o di pubblica utilita', di terreni situati in comuni montani e gravati da usi civici - prevista, in determinati casi e condizioni, dall'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - dal presupposto della preventiva assegnazione a categoria dei beni espropriandi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, oltre che dal requisito dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 12, comma 2, non comporta violazione delle competenze regionali. Non vale, infatti, al riguardo, far richiamo ne' all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 - perche' lo Stato conserva il potere di modificare, derogare o abrogare le fonti legislative statali delle funzioni trasferite alle Regioni - ne' al principio di ragionevolezza, dal momento che la norma impugnata, sotto questo aspetto, e' coerente con lo scopo fondamentale della legge in cui e' inserita, provvedendo a semplificare e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane, anche sotto il profilo delle qualita' ambientali a norma degli artt. 1, comma 4, e 7 della legge n. 97. Ne', infine - trattandosi di una legge-quadro che detta nuovi principi fondamentali vincolanti per le Regioni - puo' trarsi argomento di censura dal fatto che la ricorrente Regione Lombardia si veda costretta a rivedere in qualche misura la propria legislazione in materia. red.: G. Leo
Massima n. 21393
Posto che l'art. 12, secondo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) implica una ponderazione dell'interesse pubblico alla costruzione di un'opera ordinata allo sviluppo economico del territorio montano con l'opposto interesse al mantenimento degli usi civici quali strumenti di conservazione della forma originaria del territorio (e quindi strumenti di tutela dell'ambiente), l'organo statale investito della domanda di esproprio non puo' compiere tale valutazione con piena cognizione di causa senza aver sentito il parere della Regione interessata. Pertanto la norma censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da un'autorita' statale. red.: G. Leo
Massima n. 21394
Posto che nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' il decreto di esproprio produce gli effetti della procedura di liquidazione disciplinata dalla legge sugli usi civici, i compensi previsti dall'art. 12, terzo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in favore dei cessati diritti di uso civico, corrispondono al compenso in natura (c.d. scorporo) previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1766 del 1927, il quale, dovendo essere fatto valere sull'indennita' di espropriazione, deve essere tradotto nel controvalore in denaro e proporzionato all'entita' dell'indennizzo. Pertanto, poiche' la determinazione dei compensi rientra tra le funzioni trasferite alla Regione dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, l'art. 12, terzo comma, della l. n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane) - in quanto prevede che i compensi eventualmente spettanti ai fruitori di usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 118 Cost. - operando una lesione della sfera di competenza regionale in materia di usi civici - nonche' dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge medesima, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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