Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/1995
Corte cost., ord. 31 maggio 1995, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/1995
- Data di deposito
- 31 maggio 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:216
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1994
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 110, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 107, comma 2, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 21491
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto, nei confronti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in relazione al Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione, approvato con decreto 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (impregiudicata ogni decisione nella successiva fase a contraddittorio pieno) ma non nei confronti dei suddetti Ministri bensi' nei confronti del Governo. Riguardo ai requisisti soggettivi prescritti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, infatti, mentre va senz'altro riconosciuta - secondo la giurisprudenza della Corte in materia - la legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di attribuzione, in quanto organo al quale, nel complesso del potere giudiziario, e' attribuita, ai sensi dell'art. 112 Cost., la titolarita' diretta ed esclusiva delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, deve escludersi che la legittimazione passiva spetti al Ministro dell'interno e al Ministro di grazia e giustizia, dovendo ribadirsi che le attribuzioni dei ministri non assumono uno specifico rilievo costituzionale nei rapporti con gli organi giurisdizionali se non nelle ipotesi - non ricorrenti nella specie - delle competenze conferite al Ministro di grazia e giustizia in base agli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost.. La legittimazione a resistere spetta invece al Governo della Repubblica, abilitato a prendere parte ai conflitti tra i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo - al quale l'atto impugnato, nel caso, e' certo imputabile - statuita nel primo comma dell'art. 95 Cost.. A loro volta i requisiti oggettivi di ammissibilita' senza alcun dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al pubblico ministero - individuata negli artt. 13, 101, 104, 108 e 112 Cost. - ad opera di un atto del potere esecutivo. - Riguardo alla legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di attribuzione, v. S. nn. 462/1993, 463/1993 e 464/1993. Riguardo alle competenze del Ministro di grazia e giustizia ex artt. 107 e 110 Cost., v. inoltre S. nn. 383/1993, 379/1992 e 150/1981. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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