Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/1995
Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/1995
- Data di deposito
- 16 maggio 1995
- Data di decisione
- 15 maggio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:176
Norme oggetto del giudizio
- Capo IV, decreto-legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 3, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 601 del 28 ottobre 1994
- Capo V, decreto-legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 1, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21433
Manifesta inammissibilita' delle questioni per mancata conversione, entro il termine prescritto, dei decreti-legge contenenti le disposizioni impugnate, anche in considerazione della circostanza che la normativa attualmente in vigore in materia (d.l. 27 marzo 1995, n. 88; art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724) presenta un contenuto solo parzialmente riproduttivo delle norme impugnate. - Giurisprudenza conforme in tema di decreti-legge non convertiti nel termine. V., da ultimo, O. nn. 148/1995 e 146/1995. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, e dal Pretore di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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