Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/1995

Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
176/1995
Data di deposito
16 maggio 1995
Data di decisione
15 maggio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:176

Norme oggetto del giudizio

  • Capo IV, decreto-legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 3, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 3, comma 4, decreto-legge n. 601 del 28 ottobre 1994
  • Capo V, decreto-legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
  • art. 1, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21433

Manifesta inammissibilita' delle questioni per mancata conversione, entro il termine prescritto, dei decreti-legge contenenti le disposizioni impugnate, anche in considerazione della circostanza che la normativa attualmente in vigore in materia (d.l. 27 marzo 1995, n. 88; art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724) presenta un contenuto solo parzialmente riproduttivo delle norme impugnate. - Giurisprudenza conforme in tema di decreti-legge non convertiti nel termine. V., da ultimo, O. nn. 148/1995 e 146/1995. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, e dal Pretore di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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