Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1994
Corte cost., sent. 31 marzo 1994, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1994
- Data di deposito
- 31 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:112
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20490
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 13, 69, 70 e 71/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20491
La censura relativa all'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) c.p.p. e all'art. 2, dir. 52, legge 16 febbraio 1987, n. 81 nella parte in cui imporrebbero al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M., pur se contraria al suo convincimento, e che in particolare, nella specie, vieterebbero di formulare "l'ipotesi di reato attenuata prevista in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in luogo di quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa", e' basata per erronea individuazione, da parte dell'autorita' remittente, degli elementi che devono essere contenuti nel decreto di rinvio a giudizio: infatti, il caso di specie non riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ma attiene solo alla possibilita' di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza attenuante, elemento non compreso tra quelli - come, peraltro, risulta anche dall'art. 380, lett. h), st.cod. - che ai sensi dell'art. 429, lett. e), devono essere necessariamente indicati nel provvedimento che dispone il giudizio, richiedendosi soltanto che questo contenga l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza. Pertanto la questione sollevata, essendo priva di rilevanza, nel giudizio 'a quo' va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20492
Sotto il profilo della necessaria aderenza del fatto storico contestato all'imputazione formulata, l'art. 429, comma secondo, c.p.p. prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio soltanto se in esso manchi o e' insufficiente, l'enunciazione del fatto o delle circostanze aggravanti. Nulla vieta percio' al G.I.P. di descrivere, con la completezza che egli ritiene necessaria, il fatto storico oggetto dell'accusa. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa con l'ordinanza in epigrafe.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 ""Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze