Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1994

Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
12/1994
Data di deposito
26 gennaio 1994
Data di decisione
14 gennaio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:12

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20614

L'art. 2126 cod. civ. - in base al quale, nei rapporti privati di lavoro, per consolidata giurisprudenza, il lavoratore che abbia svolto, di fatto, mansioni superiori alla sua qualifica, ha diritto, in ogni caso, alla corrispondente retribuzione- e' applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle UU.SS.LL, non per virtu' propria, bensi' in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod. civ.. Pertanto, la ordinanza di rimessione, con la quale si e' sottoposto al giudizio della Corte, per violazione di piu' principi costituzionali, il solo art. 2126 in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, "almeno nella parte in cui non prevede per il settore sanitario limiti di operativita' temporale", appare viziata da errata identificazione della norma impugnata. La questione, inoltre, risulta prospettata "in astratto", senza alcuna verifica della sua concreta pregiudizialita' per la definizione del giudizio principale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2126, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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