Corte costituzionale
Ordinanza n. 12/1994
Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 12/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:12
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20614
L'art. 2126 cod. civ. - in base al quale, nei rapporti privati di lavoro, per consolidata giurisprudenza, il lavoratore che abbia svolto, di fatto, mansioni superiori alla sua qualifica, ha diritto, in ogni caso, alla corrispondente retribuzione- e' applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle UU.SS.LL, non per virtu' propria, bensi' in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod. civ.. Pertanto, la ordinanza di rimessione, con la quale si e' sottoposto al giudizio della Corte, per violazione di piu' principi costituzionali, il solo art. 2126 in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, "almeno nella parte in cui non prevede per il settore sanitario limiti di operativita' temporale", appare viziata da errata identificazione della norma impugnata. La questione, inoltre, risulta prospettata "in astratto", senza alcuna verifica della sua concreta pregiudizialita' per la definizione del giudizio principale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2126, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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