Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1993

Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
439/1993
Data di deposito
16 dicembre 1993
Data di decisione
2 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:439

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20084

E' da escludersi che la previsione dell'incompatibilita' alla celebrazione del giudizio in caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata (introdotta con la sent. n. 186/92) possa produrre un'indefinita reiterazione della medesima innanzi ad ognuno dei collegi di volta in volta costituitisi, in quanto (come peraltro ha affermato anche la Corte di cassazione) le richieste possono essere reiterate nella stessa fase del processo solo se hanno contenuto diverso, sicche' il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa e non rivive sol perche', proprio in ragione di tale vicenda, un nuovo giudice e' chiamato ad esaminare il merito del processo. Ne' in contrario puo' valere la considerazione dell'ipotesi di prospettazione innanzi al nuovo giudice (non della stessa, ma) di una richiesta di applicazione di una pena leggermente superiore, dato che una pronuncia su questa diversa fattispecie non sarebbe rilevante nei giudizi 'a quibus'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 446 c.p.p., nonche' 34 e 444 c.p.p. - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevate in riferimento agli artt. 25, 97, 112 e 3 e 24 Cost.).

Massima n. 20085

In merito alla previsione dell'incompatibilita' a giudicare non puo' farsi differenza a seconda che il rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata - che tale incompatibilita' determina, in quanto comporta in ogni caso una valutazione della regiudicanda - sia stato disposto dal giudice del dibattimento o dal G.I.P.. Pertanto, in base ai principi gia' espressi nella sentenza n. 186/1992 (corretta con ordinanza n. 313/1992) dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. per la mancata previsione della incompatibilita' del giudice del dibattimento che in precedenza abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena, e dato che nelle norme del codice la locuzione "giudizio" deve intendersi comprensiva anche del giudizio abbreviato, l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen, va dichiarato illegittimo anche nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non prevede la incompatibilita' del giudice delle indagini preliminari a partecipare al giudizio abbreviato. - V., nello stesso senso della sent. 186/1992 (come corretta dall'ord. n. 313/1992) gia' citata nel testo, le sentt. nn. 124/1992 e 399/1992. - V., anche, per l'interpretazione della locuzione "giudizio", le sentt. nn. 401/1991 e 261/1992.

Massima n. 20086

Il rigetto della richiesta della pena concordata avanzata da uno dei coimputati concorrente negli stessi reati, non determina incompatibilita' del giudice a celebrare il giudizio nei confronti dei concorrenti negli stessi reati. Poiche' alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilita', devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro, manca, in tale ipotesi, quell'identita' dell'oggetto del giudizio che costituisce il presupposto dell'incompatibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione). - V., in tema di esclusione dell'incompatibilita' a giudicare del giudice che abbia emesso sentenza di applicazione di pena concordata nei confronti di uno dei coimputati, la sent. n. 186/1992.

Massima n. 20087

La questione di legittimita' costituzionale sollevata per l'omessa previsione dell'incompatibilita' a giudicare del giudice, che, ravvisando indizi del reato di falsa testimonianza, abbia trasmesso al P.M. gli atti relativi a detto reato commesso in un precedente dibattimento dallo stesso celebrato, difetta di rilevanza, dato che, nel caso in esame, la valutazione che dovrebbe radicare l'incompatibilita', e cioe' l'avere il giudice ravvisato indizi del reato di falsa testimonianza, non e' stata effettuata, ed anzi il giudice ha disatteso la richiesta del pubblico ministero di trasmettere per tale motivo gli atti al suo ufficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 446 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 444 del codice di procedura penale - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Napoli - sezione distaccata di Capri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1933.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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