Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1993
Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1993
- Data di deposito
- 26 marzo 1993
- Data di decisione
- 24 marzo 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:113
Norme oggetto del giudizio
- Decisione Consiglio giustizia amm.va reg. Sicilia n. 58 del 12 marzo 1992
Parametri
- art. 4, lett.a), decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 204 del 25 marzo 1947
- art. 5, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 58, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 113, Costituzione
- art. 47, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 55, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 53, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 118, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 59, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 48, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 56, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 3, statuto regione Sicilia
- art. 44, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 104, Costituzione
- art. 49, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 41, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 51, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 57, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 42, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 50, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 45, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 61, legge regionale Sicilia n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 61, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 46, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 40, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 43, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 54, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 52, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 60, regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
- art. 101, Costituzione
- art. 66, Costituzione
Massime
Massima n. 19376
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nulla vieta che un conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni tragga origine da un atto giurisdizionale quando la Regione non censuri il modo in cui il giudice amministrativo ha esercitato la giurisdizione, ma il fatto in se' di averla esercitata nei confronti di un atto alla giurisdizione stessa sottratto in virtu' delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente. Deve percio' essere ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sollevato dalla Regione Sicilia in ordine alla decisione n. 58, del 12 marzo 1992, del Consiglio di Giustizia amministrativa con la quale e' stato affermato che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni elettorali e' immediatamente proponibile nei confronti dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio circoscrizionale senza che sia necessaria - come sostenuto dalla ricorrente - la convalida delle elezioni dei propri componenti da parte dell'Assemblea regionale, atto questo che definirebbe il complesso procedimento elettorale. - Cfr. S. nn. 289/1974, 183/1981, 70/1985, 285/1990, 99/1991, 175/1991.
Massima n. 19377
Come piu' volte affermato sul tema specifico del contenzioso elettorale, alle Regioni, anche se a Statuto speciale, non puo' essere riconosciuta alcuna competenza in tema di giurisdizione si' che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione cosi' non e' ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione; da cio' deriva anche che le espressioni, "giudizio definitivo" sui reclami elettorali, "convalida delle elezioni", "incontestabilita' della pronunzia finale" - contenute nella legge elettorale della Regione Siciliana e nel Regolamento interno dell'Assemblea - vanno riferite alla fase conclusiva, del procedimento elettorale, con la conseguenza che lo stesso "giudizio definitivo", riservato all'Assemblea regionale, sui reclami elettorali ha carattere puramente amministrativo. - In senso conforme v., s. nn. 66/1964, 115/1972, 167/1985.
Massima n. 19380
Una volta ribadito (v. massima B) che alle Regioni - anche a Statuto speciale - non spetta alcuna competenza in tema di giurisdizione, va anche affermato che le modalita' di esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono essere diverse in un regime rispetto al restante territorio nazionale, soprattutto quando la diversita' si traduce in sostanziale indebolimento della tutela stessa; e dal momento che la regola - introdotta dagli artt. 2 e 20, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - secondo la quale non e' piu' richiesta la definitivita' dell'atto amministrativo per la esperibilita' del ricorso giurisdizionale, deve valere anche per il contenzioso elettorale riservato al giudice amministrativo, correttamente il Consiglio di Giustizia amministrativo per la Regione siciliana ha ritenuto che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali puo' essere proposto immediatamente, senza ledere competenze costituzionalmente garantite alla Regione siciliana, avverso la proclamazione degli eletti; condizionare infatti la proponibilita' del ricorso all'esaurimento del procedimento amministrativo, di cui la convalida degli eletti costituisce l'atto conclusivo, darebbe luogo ad una grave limitazione del diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, giudicare su ricorsi in materia di operazioni elettorali per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale. - Sulla esigenza di uniformita' della tutela in ordine a identiche situazioni v., S. n. 42/1991. - Sulla "disapplicazione" di norme regionali v., S. n. 285/1990.
Massima n. 19381
Al sistema generale di tutela giurisdizionale in tema di elezioni, si contrappone quale unica eccezione ai sensi dell'art. 66 Cost., la riserva di competenza esclusiva del Parlamento a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti, riserva che non puo' - come gia' affermato - essere estesa all'Assemblea regionale siciliana poiche' solo per il Parlamento e' prevista in Costituzione e solo per il Parlamento trova giustificazione storica e sistematica, non rinvenendosi alcuna ragione su cui fondare l'attribuzione alla Regione, seppure dotata di autonomia speciale, di una particolare disciplina in tema di tutela giurisdizionale quale sarebbe quella delle condizioni di definitivita' dell'atto per la proponibilita' del ricorso giurisdizionale. - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato e per esso al giudice amministrativo giudicare sui ricorsi in materia di operazioni elettorali per l'elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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