Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1993

Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1993
Data di deposito
19 marzo 1993
Data di decisione
10 marzo 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15-bis, legge n. 55 del 19 marzo 1990
  • legge n. 221 del 22 luglio 1991
  • art. 1, decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19436

Una volta che il giudice rimettente abbia ritenuto che la norma indubbiata e' applicabile nel giudizio 'a quo', non puo' la Corte - in sede di controllo sulla rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale - disattenerne la premessa interpretativa, a meno che quest'ultima risulti palesemente arbitraria (e, cioe', in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio 'a quo) o che l'interpretazione offerta risulti del tutto non plausibile; nel caso di specie - difettando la suddetta condizione - non puo' disattendersi l'argomentata affermazione del giudice amministrativo, secondo cui i decreti presidenziali di scioglimento di consigli comunali e provinciali, adottati ai sensi dell'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, non rientrano fra gli atti cd. politici e sono percio' assoggettabili a controllo giurisdizionale. (Reiezione dell'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalita' concernente il suddetto art. 15-bis, L. n. 55 del 1990). - S. nn. 436/1992, 67/1985.

Massima n. 19437

Il potere straordinario di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conferito al Governo dall'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, e' strettamente correlato al fenomeno eversivo mafioso, e il suo esercizio e' subordinato alla ricorrenza di situazioni di fatto ("collegamenti diretti o indiretti" con la criminalita' organizzata, ovvero "forme di condizionamento" degli amministratori) valutate in connessione ad evenienze pregiudizievoli che da esse possono derivare sul piano della liberta' di determinazione e della funzionalita' degli organi elettivi, o sul piano della sicurezza pubblica. Percio', i provvedimenti di scioglimento adottati nell'esercizio di detto potere non possono ritenersi esentati dall'osservanza del canone di congruita' argomentativa, dovendosi in essi dar conto, con adeguata motivazione, sia dell'effettiva esistenza, suffragata da risultanze obiettive, di situazioni di influenza mafiosa, sia del rapporto di causalita' fra queste e le evenienze pregiudizievoli, e sotto tali aspetti e' consentito il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modificazioni in L. 22 luglio 1991 n. 221). - L'interpretazione della disposizione impugnata tiene conto anche della circolare Min. interno 25 giugno 1991 n. 7102 M/6; riguardo ai limiti della tutela giurisdizionale avverso lo scioglimento 'ex' art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, v. le successive massime C e D.

Massima n. 19438

Gli interessi legittimi correlati all'azione amministrativa non hanno una soglia costituzionalmente garantita, ma sono configurabili, nella loro effettiva consistenza, in relazione alla disciplina legislativa sostanziale di rango ordinario di volta in volta presa in considerazione, di guisa che il sindacato di legittimita' degli atti amministrativi puo' essere piu' o meno penetrante a seconda dei contenuti della disciplina legislativa medesima, senza che siano per cio' violati gli artt. 24 e 113 Cost.. - V. anche la successiva massima D.

Massima n. 19439

La tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, adottati, in presenza di collegamenti o di condizionamenti di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, e' sufficientemente garantita - a fronte della latitudine dei poteri di valutazione discrezionale di cui e' dotata l'autorita' procedente - dalla possibilita', per il giudice amministrativo, di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto (di cui la motivazione del provvedimento deve dar conto con riscontri obiettivi), nonche' di valutare, sotto il profilo della logicita', il significato attribuito a detti elementi e l''iter' seguito per pervenire alla decisione di scioglimento. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221). - V. anche la precedente massima C (e, ivi, richiami).

Massima n. 19440

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15 bis, L. n. 55 del 1990) costituisce una misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio, che non ha come destinatari i singoli consiglieri, bensi' l'organo collegiale nel suo complesso, in ragione della sua inidoneita' ad amministrare la cosa pubblica; detta misura non e', percio', raffrontabile, sotto l'aspetto procedimentale, con misure riguardanti singole persone (quali la sospensione o rimozione da cariche pubbliche, irrogabili solo a seguito di condanne penali o di misure preventive), e neppure risulta irragionevole sotto i profili dell'adeguatezza del mezzo rispetto al fine e del carattere personale della responsabilita', il quale ultimo non puo' essere riferito ad un organo collegiale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).

Massima n. 19441

La disciplina del procedimento amministrativo e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non e' compreso quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive e' comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 Cost.. - Sul "giusto procedimento" amministrativo, v. S. n. 23/1978, O. n. 503/1987; v. anche la successiva massima G.

Massima n. 19442

L'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, prevedendo che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso avvenga senza "contraddittorio" (inteso come preventiva contestazione degli addebiti e possibilita' di dedurre in ordine ad essi), non contrasta con l'art. 97 Cost., dato che fra i principi costituzionali non rientra quello del "giusto procedimento" amministrativo, e che l'adozione della misura in esame - analogamente allo scioglimento "per gravi motivi d'ordine pubblico", di cui all'art. 39, L. n. 142 del 1990 - costituisce la reazione, necessariamente rapida e decisa, ad ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica. (Non fondatezza, sotto il detto profilo, della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221). - Sul "giusto procedimento" amministrativo, v. la precedente massima F (ed, ivi, richiami).

Massima n. 19443

L'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, disponendo che la ricostituzione dei consigli comunali e provinciali sciolti per collegamenti o condizionamenti mafiosi abbia luogo dopo un intervallo temporale (dodici-diciotto mesi) ben maggiore di quello trimestrale previsto nelle ipotesi di scioglimento 'ex' art. 39, L. n. 142 del 1990, mira non irragionevolmente a consentire - attraverso una piu' lunga gestione commissariale - l'eliminazione degli effetti dell'influenza mafiosa e il ripristino di condizioni di legalita' della vita amministrativa, in modo da evitare il riprodursi del fenomeno da cui e' dipeso lo scioglimento dell'organo elettivo; tale particolare e prevalente esigenza giustifica il temporaneo cedimento di un aspetto proprio delle autonomie, quale la rappresentativita' degli organi di amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).

Massima n. 19444

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per un periodo da dodici a diciotto mesi in caso di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15-bis, L. n. 55 del 1990) non e' inteso a limitare l'elettorato attivo e passivo dei singoli cittadini in relazione a condizioni personali di essi, ma a sanzionare l'organo elettivo nel suo complesso: percio', i parametri dell'art. 48 e dell'art. 51 Cost. risultano del tutto estranei alla misura in esame, riflettendosi essa sui cittadini solo indirettamente e proprio al fine di impedire il protrarsi dell'influenza esercitata dalla criminalita' mafiosa sulla comunita' locale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis, L. 19 maggio 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 48 e 51 Cost.).

Massima n. 19445

La determinazione della durata (variabile da dodici a diciotto mesi) dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso, seppur rimessa alla discrezionalita' del Governo, e' legata alla valutazione della sottostante situazione di influenza criminale - di cui il provvedimento di scioglimento deve necessariamente dar conto alla stregua dei principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi - e non e' quindi esente dal sindacato giurisdizionale sulla congruita' e logicita' della valutazione compiuta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).

Massima n. 19446

Ove un parametro costituzionale sia invocato senza svolgere alcun argomento che ne giustifichi il richiamo e la Corte non ravvisi alcuna attinenza fra esso e la previsione legislativa impugnata, la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 125 Cost. e concernente l'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991, n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991, n. 221).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 (Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 48, 51 e 125 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15- bis sopraindicato, sollevate con la stessa ordinanza in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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