Corte costituzionale
Sentenza n. 281/1992
Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/1992
- Data di deposito
- 17 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:281
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 25, comma 1, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 25, comma 1, ult. parte, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 10, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 21, comma 2, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 21, comma 5, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 21, comma 1, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 18, comma 4, legge n. 390 del 2 dicembre 1991
- art. 7, comma 1, lett.d), legge n. 390 del 2 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18647
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, in attuazione degli artt. 3 e 34 Cost., mira al reciproco contemperamento dei diversi interessi di rilievo costituzionale che entrano in gioco nel settore del diritto agli studi universitari, quali quello dello Stato (volti alla realizzazione, in condizione di parita' sull'intero territorio nazionale, del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, art. 34, terzo e quarto comma, Cost.), quelli delle Regioni (connessi alla competenza in tema di assistenza universitaria, quale parte dell'assistenza scolastica, ex art. 117 Cost.) e quelli delle Universita' (relativi al diritto di disciplinare, in condizioni di autonomia ed entro i soli limiti fissati dalla leggi statali, le attivita' didattiche e formative, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, Cost.) e a tali fini ha affidato - in un quadro di reciproca collaborazione tra i diversi soggetti - allo Stato l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, alle Regioni l'attivazione di tali interventi e alle Universita' l'organizzazione dei propri servizi, destinati a rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
Massima n. 18648
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, in tema di diritto agli studi universitari, opera nei confronti degli interventi delle Regioni (cfr. Capo III della l. stessa) come normazione di cornice, dal momento che le funzioni in tema di assistenza a favore degli studenti universitari, in quanto ricomprese nella materia "assistenza scolastica", di cui all'art. 117 Cost., sono state trasferite alla sfera regionale dall'art. 44 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (trasferimento successivamente integrato, con riferimento alle funzioni, ai beni ed al personale delle opere universitarie, dalla l. 22 dicembre 1979, n. 642).
Massima n. 18649
La scelta del legislatore di costituire per ogni Universita' uno specifico ente regionale dotato di autonomia, finalizzato alla gestione degli interventi per la realizzazione del diritto agli studi universitari e di regolarne alcuni aspetti qualificanti della relativa struttura con legge statale - stabilendo, in particolare, che il Consiglio di amministrazione di detto ente sia composto di ugual numero di rappresentanti della Regione e delle Universita' - trova la sua giustificazione - oltre che nella particolare natura degli organismi in esame (chiamati a sostituire le opere universitarie previste dalla precedente legislazione statale) - nell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli interessi connessi a due diverse sfere di autonomia (regionale e universitaria), ambedue dotate di copertura costituzionale. Tale scelta non e' censurabile, d'altro canto, sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento che e' stata prescelta la via di una gestione da attuare attraverso un organismo costituito mediante l'apporto paritario della Regione e della Universita' (cioe' dei due centri di riferimento fondamentali degli interessi che formano oggetto dell'azione amministrativa attinente al settore) il quale, per quanto dotato di autonomia amministrativa e gestionale, resta pur sempre regionale, perche' istituito e regolato - per le parti non direttamente disciplinate dalla legge statale - dalla Regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost.).
Massima n. 18650
La norma di cui all'art. 25, primo comma, della l. n. 390 del 1991, che prevede la costituzione per ogni Universita' di uno specifico ente regionale autonomo per la gestione degli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto agli studi universitari (v. massima C), non puo', nella sua corretta interpretazione, essere ritenuta incompatibile con l'istituto della delega agli enti locali - con conseguente esclusione della partecipazione agli organismi di gestione di soggetti designati dagli enti delegati - poiche' tale delega potra' pur sempre essere attivata dalla Regione attraverso il conferimento a detti enti dei poteri (e in particolare dei poteri di designazione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione) che la stessa Regione e' legittimata a esercitare nell'ambito del modello gestionale delineato dal medesimo art. 25. Tale norma - che risponde ai caratteri propri dell'autonomia riconosciuta a ciascuna Universita' - non esclude, peraltro, l'eventualita' che la Regione possa attivare, ai fini di programmazione degli interventi, forme appropriate di coordinamento tra i vari organismi di gestione operanti nel territorio regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento all'art. 118, terzo comma, Cost.).
Massima n. 18651
La norma che conferisce alla Regione il potere di affidare alle Universita', mediante convenzione, la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, in quanto facoltizzante e affidata alla iniziativa discrezionale della Regione stessa, non e' tale da arrecare alcuna limitazione alla sfera delle competenze regionali ne' e' in grado di determinare una qualche forma di riappropriazione da parte dello Stato di funzioni gia' trasferite. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, ultima parte, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Massima n. 18652
La norma che regola la composizione della Conferenza per il coordinamento tra gli interventi della Regione e delle Universita' per la realizzazione del diritto agli studi universitari (nella quale devono essere presenti i rappresentanti della Regione, del Comitato regionale e di tutte le Universita', aventi sede nella Regione) non e' tale da escludere, ai fini della partecipazione alla conferenza stessa, la possibilita' di delega da parte delle Regioni agli enti locali e, nell'ambito della delega, la designazione, da parte degli enti delegati, di propri rappresentanti in seno alla conferenza (cfr. massima D). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, terzo comma, Cost.).
Massima n. 18653
Ai sensi degli artt. 118 e 119 Cost. e' da escludersi la configurabilita' di una sorta di parallelismo necessario tra funzioni trasferite alle Regioni ed appartenenza regionale dei beni strumentalmente connessi all'esercizio di tali funzioni, stante il rapporto di non assoluta dipendenza che, sul piano costituzionale, e' dato rilevare tra la disciplina in tema di funzioni amministrative regionali e la disciplina del demanio e del patrimonio regionale. D'altra parte, la concessione alle Regioni dell'uso perpetuo e gratuito di beni immobili - e di materiale mobile in essi esistente - destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, si configura, al pari della proprieta', come un diritto di natura reale, che entra a far parte - secondo modalita' fissate dalla legge statale, cosi' come voluto dall'art. 119, ultimo comma, Cost. - del patrimonio indisponibile regionale, seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva, sicche' e' conforme a evidenti criteri di razionalita' che gli oneri di manutenzione e tributari seguano la disponibilita' concessa, senza corrispettivo, a titolo di "uso perpetuo", e che la cessazione della destinazione esclusiva posta a fondamento della concessione possa determinare la restituzione del bene al titolare originario. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo, secondo e quinto comma, della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 118 e 119 Cost.). - S. n. 111/1976.
Massima n. 18654
L'art. 18, quarto comma, l. n. 390 del 1991, nel porre a totale carico delle Regioni gli oneri di manutenzione degli immobili alla cui costruzione o al cui restauro abbiano concorso le Universita' in base a specifici stanziamenti ministeriali, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli edifici di proprieta' regionale, di cui al primo comma dello stesso art. 18, edifici costruiti o restaurati dalle Regioni nell'ambito dei propri programmi per l'edilizia residenziale universitaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 118 e 119 Cost.).
Massima n. 18655
Compete al legislatore statale, nella disciplina delle modalita' di realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un divieto generale di cumulo che ben puo' trovare - come quello di cui all'art. 7, primo comma, lett. d), l. n. 390 del 1991, concernente l'assegnazione di borse di studio - la sua giustificazione di ordine costituzionale nelle connotazioni proprie del diritto agli studi universitari e nella esigenza di impiegare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di tale diritto, secondo criteri di razionalita' e di giustizia distributiva, cosi' da garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, lett. d), della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 7, primo comma, lett. d); 10; 18, quarto comma; 21, primo, secondo e quinto comma; 25, primo comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", con riferimento agli artt. 3, 33, 34, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze