Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1992
Corte cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1992
- Data di deposito
- 31 gennaio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 195, comma 4, codice di procedura penale
- art. 2, dir. 31, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 512, codice di procedura penale
- art. 500, comma 4, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 18081
La condizione di irreperibilita' e' giuridicamente realizzata nel momento in cui il testimone (nella specie: persona offesa dal reato) non si presenta al dibattimento, quando la citazione, per essere mutato il luogo di residenza o di dimora ed essere ignoto quello attuale, sia stata eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154, cod.proc.pen.. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che in deroga alla norma, di altro comma dello stesso articolo, che ammette in generale la "testimonianza indiretta" in caso di accertata irreperibilita' della persona-fonte, vieta che possano essere chiamati a renderla gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria).
Massima n. 18082
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte deve valutare la legittimita' costituzionale della norma cosi' come essa e' interpretata dai giudici chiamati ad applicarla, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di interpretazione del tutto minoritaria o palesemente arbitraria ed erronea. (Principio affermato riguardo all'interpretazione dell'espressione "testimoni" nell'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen.).
Massima n. 18083
Nella disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod. proc. pen., che vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni", l'espressione "testimoni" non puo' essere riferita esclusivamente a coloro che abbiano assunto formalmente nel processo tale qualifica, ma va invece intesa, sul fondamento della direttiva n. 31, seconda parte, della legge di delega, nel senso, generico e atecnico, di persone che possono riferire circostanze utili.
Massima n. 18084
Dalla lettura dell'art. 195 del codice di procedura penale risulta innanzitutto che la testimonianza indiretta e' ammessa, purche' il testimone indichi "la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame" (settimo comma). Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, e' previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte, ferma restando la facolta' del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio (commi primo e secondo). Se la disposizione di cui al primo comma non e' osservata - vale a dire se, nonostante la richiesta di parte, le persone indicate non sono esaminate - la testimonianza indiretta non puo' essere utilizzata, salvo che l'esame delle persone stesse "risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'" (terzo comma). In questo complesso normativo si colloca il quarto comma, il quale vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Massima n. 18085
La disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso (ved. massima D), sia rispetto alla regola generale sulla capacita' di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacita' di testimoniare come ogni persona (art. 196). Tale eccezione, sotto qualsiasi profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole giustificazione, non potendo ritenersi che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano meno affidabili del testimone comune, tanto piu' se si considera, oltre al ruolo e alla funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (art. 55 e tit. IV del libro V del codice di procedura penale), che in certi casi la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che ha operato nell'immediatezza, quando l'esame dei testimoni-fonte sia impossibile per morte, infermita' o irreperibilita' (art. 195, terzo comma, cod.proc.pen.) puo' risultare fondamentale per l'accertamento dei fatti. Ne' puo' obiettarsi che il divieto in questione trovi giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale, e tanto meno in quello dell'oralita' della prova. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbiti gli altri profili prospettati in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost. - l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., va dichiarato illegittimo. Per le stesse ragioni deve anche riconoscersi la incostituzionalita' dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte relativa al divieto - del quale l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen. costituisce puntuale attuazione - di utilizzazione, agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.
Massima n. 18086
Una volta dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, e conseguentemente caducato il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (v. massima E), non hanno piu' ragione d'essere le ulteriori questioni, formulate (anch'esse in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 Cost.) nei confronti degli artt. 500, quarto comma, e 512, cod.proc.pen., riguardo, la prima, al divieto di acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nei casi in cui non sia possibile l'esame dello stesso teste per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', e, la seconda, al divieto di lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria nei casi in cui per fatti o circostanze imprevedibili ne sia divenuta impossibile la ripetizione, sul comune presupposto, ora non piu' sussistente, che tali divieti, aggiunti a quello di cui all'art. 195, quarto comma, comportassero come conseguenza "la irrimediabile perdita processuale delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e sul luogo dei fatti da testimoni successivamente deceduti o divenuti irreperibili".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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