Corte costituzionale
Sentenza n. 189/1992
Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/1992
- Data di deposito
- 22 aprile 1992
- Data di decisione
- 13 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 74 del 12 aprile 1990
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 106, Costituzione
- art. 107, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 125, comma 2, Costituzione
- decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
- art. 23, comma 1, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 18408
Il Consiglio superiore della magistratura, pur espletando funzioni solamente di indole amministrativa, non e' parte della pubblica amministrazione; esso e' organo di sicuro rilievo costituzionale, ma tale qualita' non vale a conferirgli autodichia ne' ad escludere il ricorso ai giudici avverso gli atti da esso adottati in materia di stato giuridico dei magistrati ordinari. - Sulla posizione del C.S.M., v. S. nn. 44/1968, 148/1983.
Massima n. 18409
L'assoluta peculiarita' dello 'status' di magistrato ordinario - correlata alle garanzie costituzionali di indipendenza risultanti dagli artt. 106, 107 e 108 Cost. - non consente di assumere i principi che valgono per la generalita' dei pubblici dipendenti (e men che mai specifici istituti) come termine di raffronto per valutare la legittimita' costituzionale delle norme concernenti il suddetto 'status'. - v., in argomento, S. nn. 44/1968, 12/1971 e 148/1983.
Massima n. 18410
Il rigore con cui e' tutelato il diritto di azione non esclude che il sistema di tutela giurisdizionale ben possa adeguarsi alla particolarita' del rapporto, quando siano da salvaguardare interessi razionalmente ritenuti degni di tutela, fermo restando che al legislatore ordinario e' inibito di imporre oneri tali che compromettano la tutela stessa; a maggior ragione deve quindi riconoscersi al legislatore ampia discrezionalita' nell'operare il riparto di competenza fra gli organi giurisdizionali, nel rispetto del principio di uguaglianza e, segnatamente, del canone di ragionevolezza. - v. S. nn. 85/1968, 125/1969, 94/1973, 55/1974, 249/1974, 63/1977, nonche' O. n. 73/1988.
Massima n. 18411
La particolare posizione assicurata al Consiglio superiore della magistratura nell'organizzazione dei pubblici poteri e la assoluta peculiarita' dello 'status' dei magistrati ordinari, in gran parte orientato dalla stessa Costituzione, danno pieno fondamento giustificativo alla norma che - derogando al foro speciale della sede di servizio, valevole per i pubblici dipendenti - attribuisce al solo T.A.R. del Lazio la competenza a decidere sui ricorsi in primo grado avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, in tal modo corrispondendo all'esigenza di uniformita' della relativa giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. 12 aprile 1990, n. 74). - v. massime precedenti (e, ivi, richiami).
Massima n. 18412
L'attribuzione al solo T.A.R. del Lazio, anziche' ai diversi T.A.R. dislocati sul territorio nazionale, della competenza a decidere in primo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, non contrasta ne' con l'art. 125, comma secondo, Cost. - in quanto non altera il sistema processuale amministrativo - ne' con l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, il quale - stabilendo che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione - non implica affatto (ed anzi, esclude) che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sia competente a conoscere ogni tipo di controversie, tanto piu' con riguardo a questioni che, come nella specie, non hanno alcun rapporto con la materia regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. 12 aprile 1990, n. 74, in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost., nonche' all'art. 23, comma primo, del suddetto Statuto, in rapporto al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), in riferimento agli artt. 3, 24 e 125, secondo comma, della Costituzione ed all'art. 23, primo comma, dello Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) in rapporto al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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