Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1992

Corte cost., ord. 19 novembre 1992, n. 469

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
469/1992
Data di deposito
19 novembre 1992
Data di decisione
5 novembre 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:469

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 19030

Questione gia' dichiarata infondata sia sul rilievo della generale finalita' perequativa attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione della idoneita' del sistema di riassorbimento ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, a fortiori, quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. - V. S. n. 413/1988, O. nn. 501/1991 e 253/1992.

Massima n. 19031

La richiesta della difesa delle parti costituite nel giudizio incidentale di costituzionalita', consistente nella proposizione, sulla base di una nuova e diversa causa 'petendi', di un duplice "petitum" additivo e nuovo rispetto a quello richiesto dal giudice rimettente, non puo' essere accolta sia, in quanto la Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui e' stata precisata nell'ordinanza di rinvio, sia perche', nel caso di specie, la diversa questione, gia' sollecitata nel corso del giudizio 'a quo', e' stata esplicitamente disattesa dall'autorita' rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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