Corte costituzionale
Ordinanza n. 469/1992
Corte cost., ord. 19 novembre 1992, n. 469
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 469/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:469
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
Parametri
Massime
Massima n. 19030
Questione gia' dichiarata infondata sia sul rilievo della generale finalita' perequativa attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione della idoneita' del sistema di riassorbimento ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, a fortiori, quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. - V. S. n. 413/1988, O. nn. 501/1991 e 253/1992.
Massima n. 19031
La richiesta della difesa delle parti costituite nel giudizio incidentale di costituzionalita', consistente nella proposizione, sulla base di una nuova e diversa causa 'petendi', di un duplice "petitum" additivo e nuovo rispetto a quello richiesto dal giudice rimettente, non puo' essere accolta sia, in quanto la Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui e' stata precisata nell'ordinanza di rinvio, sia perche', nel caso di specie, la diversa questione, gia' sollecitata nel corso del giudizio 'a quo', e' stata esplicitamente disattesa dall'autorita' rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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