Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1991

Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 454

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
454/1991
Data di deposito
13 dicembre 1991
Data di decisione
4 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:454

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 5, decreto Presidente Giunta regione Trentino-Alto Adige n. 129 del 13 agosto 1965
  • art. 2, decreto Presidente Giunta regione Trentino-Alto Adige n. 129 del 13 agosto 1965
  • art. 1, decreto Presidente Giunta regione Trentino-Alto Adige n. 129 del 13 agosto 1965
  • art. 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 7 settembre 1964
  • art. 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 56 del 9 dicembre 1978
  • art. 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 30 del 7 settembre 1964

Parametri

Massime

Massima n. 17719

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale l'intervento di un ente (come, nella specie, l'Associazione cacciatori della Provincia di Trento) che, oltre ad aver presentato fuori termine il proprio atto di costituzione, non risulti essere parte nel processo di provenienza, va senz'altro dichiarato inammissibile.

Massima n. 17720

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, legge Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, disciplinante le convenzioni che la Giunta provinciale puo' stipulare con la Federcaccia in ordine all'impiego del personale di vigilanza per lo svolgimento dei compiti di tutela dell'ambiente naturale delle riserve, non e' rilevante in un giudizio che - come nella specie il giudizio a quo - verta sull'applicazione di sanzioni amministrative per l'esercizio della caccia senza il permesso del concessionario. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, sollevata per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 Stat. spec. Trentino Alto-Adige).

Massima n. 17721

Per le sue connotazioni formali e sostanziali il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, 13 agosto 1965, n. 129, adottato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, si caratterizza come atto regolamentare della Giunta regionale, e pertanto le disposizioni di esso, in quanto sprovviste di forza di legge, sono inidonee a formare oggetto del giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, sollevata per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 Cost., in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 Stat. spec. Trentino Alto-Adige).

Massima n. 17722

Alla Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria esclusiva competenza in materia di caccia, e' consentito di legiferare anche mediante un rinvio recettizio a norme statali gia' abrogate, senza per questo eludere le condizioni poste dall'art. 105 dello Statuto speciale Trentino Alto-Adige ai fini dell'applicazione, in via suppletiva delle leggi statali e cio' tanto piu' ove, come, nel caso, con gli impugnati artt. 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1978, n. 56, la Provincia non si e' limitata ad operare un rinvio ad una precedente disciplina ma abbia anche esternato un autonomo intervento normativo prevedendo prescrizioni nuove e diverse che in parte hanno rettificato la precedente disciplina ed in parte hanno richiamato i contenuti della nuova disciplina statale. Altrettanto dicasi per la Regione Trentino Alto-Adige, riguardo alle analoghe norme - impugnate anch'esse sotto i suddetti profili - degli artt. 1 e 2 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 5, 116 e 117 Cost., in relazione agli artt. 4, primo comma, e 8, n. 15, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, e dagli artt. 1 e 2 della legge della Regione Trentino Alto-Adige 7 settembre 1964, n. 30, in parte qua.) - Riguardo all'art. 105 dello Statuto spec. per il Trentino Alto-Adige: O. n. 117/1988.

Massima n. 17723

Fra la disciplina provinciale, prevedente, attraverso l'applicazione nel territorio della Provincia di Trento dell'abrogata disciplina statale di cui al T.U. del 1939 (ved. massima D), il mantenimento delle riserve di caccia, e le norme fondamentali contenute nella legge-quadro sulla caccia n. 968/1977, non sussiste un contrasto suscettibile di giustificare una pronuncia d'illegittimita' costituzionale, non essendo irragionevole che la norma fondamentale espressa nell'art. 8 della legge quadro in tema di caccia controllata, possa trovare, nell'ambito delle Regioni e Province ad autonomia speciale, modalita' applicative diverse tali da comportare la sopravvivenza dell'istituto della riserva di caccia affidato ad un concessionario, ove, come nel caso, detto istituto risulti orientato alla realizzazione di finalita' pubblicistiche quali la protezione della fauna selvatica. Altrettanto dicasi per la Regione Trentino Alto-Adige, riguardo alle analoghe norme - impugnate anch'esse sotto i suddetti profili - degli artt. 1 e 2 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 5, 116 e 117 Cost., in relazione agli artt. 4, primo comma, e 8, n. 15, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, e dagli artt. 1 e 2 della legge della Regione Trentino Alto-Adige 7 settembre 1964, n. 30, in parte qua.) - Sui rapporti fra leggi provinciali e legge-quadro in tema di caccia v. s. 1002/1988. - Sulla evoluzione storica della disciplina dell'attivita' venatoria nella Regione T.A.A. v. s. n. 56/1975 e 71/1967.

Massima n. 17724

Non ha valore di norma fondamentale, esclusiva di qualsivoglia diversa disciplina delle Province autonome, l'art. 8, ultimo comma, della legge quadro sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968, dove si regola il rilascio del c.d. "tesserino venatorio" gratuito. Anche nella legge quadro, peraltro (ved. art. 15, secondo, terzo e quarto comma) risulta prevista la possibilita' di un contributo finanziario a carico dei cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nei territori affidati alla gestione sociale delle associazioni venatorie o di altre strutture associative. (Principi affermati in relazione alla disposizione, - peraltro non compresa, secondo massima C, nell'oggetto del giudizio - dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino Alto-Adige, in virtu' della quale il cacciatore, per l'esercizio della caccia nei territori inclusi nella riserva provinciale, deve munirsi anche di un permesso annuale rilasciato a titolo oneroso.) - Riguardo agli oneri connessi ai tesserini di autorizzazione rilasciati dai comitati provinciali della caccia: S. n. 148/1979.

Massima n. 17725

La Federazione nazionale della caccia opera, attraverso le sue sezioni provinciali, come concessionaria "ex lege" della Provincia, con vincolo della gestione della riserva a vantaggio di tutti i cacciatori iscritti e non iscritti, si' che l'aver affidato alle sezioni provinciali della stessa la gestione dell'intero territorio delle Province di Trento e Bolzano costituito in riserva di caccia, non si pone in contrasto con i principi d'uguaglianza e imparzialita' per essere la Federcaccia l'associazione maggiormente rappresentativa; ne' sussiste una violazione della liberta' di associazione poiche' la sezione, nella sua veste di concessionaria "ex lege", e' tenuta ad operare a vantaggio di tutti i cacciatori, iscritti e non iscritti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge Regione Trentino Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 (Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia), per violazione degli artt. 5, 116 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, e 8, n. 15, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con la stessa ordinanza, nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 (Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

3) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 7 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, e degli artt. 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 (Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), per violazione degli artt. 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli artt. 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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