Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1991

Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/1991
Data di deposito
18 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:284

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 403 del 22 dicembre 1990
  • art. 2, decreto-legge n. 310 del 31 ottobre 1990
  • art. 2-bis, decreto-legge n. 310 del 31 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17332

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale deve essere considerata ammissibile la censura di irragionevolezza di norme statali vincolanti lo svolgimento di potesta' legislative o di funzioni amministrative delle regioni, o comunque incidenti sullo stesso, dal momento che detto eventuale vizio non potrebbe non riflettersi sull'integrita' delle competenze regionali o sul legittimo esercizio delle medesime.

Massima n. 17333

L'assunzione di mutui da parte delle regioni per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, prevista dall'art. 2 bis, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, (nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403), costituisce intervento non obbligatorio, ma di carattere facoltativo e residuale, frutto di una decisione collegata al discrezionale apprezzamento circa l'efficienza e il rigore con cui dette aziende e gli enti locali abbiano operato, al fine di risanare il cospicuo disavanzo di gestione degli anni 1987-1990, e risponde, peraltro, alla posizione costituzionale e alla responsabilita' politica delle regioni in materia di trasporti pubblici locali. Ad escludere tale carattere della norma in questione non vale obiettare che se veramente si fosse trattato di disposizione meramente facoltativizzante, non sarebbe occorsa una espressa previsione legislativa, giacche' questa era invece necessaria per derogare all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (non modificato, in parte qua, dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335), il quale autorizza le regioni a contrarre mutui, ma solo per spese di investimento. Come neppure giova far richiamo alla obbligatorieta' - al riguardo sicuramente non influente - del potere degli enti locali di assumere mutui. Risulta quindi giustificata sotto il profilo costituzionale, la possibilita' di un concorso delle regioni, ove queste lo ritengano, al risanamento economico-finanziario di un settore rispetto al quale esse non sono prive di responsabilita', se pure (a differenza degli enti locali) su un piano diverso da quello della gestione e della programmazione aziendale, nonche' l'esclusione delle medesime dal piano di risanamento aziendale nel quale, a norma dell'art. 2 del decreto, sono invece impegnati i comuni. (Non fondatezza in riferimento e agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.2 e 2 bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310) - V., come precedenti erroneamente invocati, s. nn. 307/1983, 245/1984 e 452/1989.

Massima n. 17334

Il carattere facoltativo e residuale dell'accollo previsto a carico delle regioni per i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto registrati negli anni 1987-1990 (v. massima B) esclude l'imposizione di oneri non conseguenti a una futura scelta di bilancio autonomamente determinata dalle regioni stesse e, dunque, la violazione sia dell'autonomia regionale che dei principi della copertura obbligatoria delle nuove spese, della responsabilita' dei dipendenti pubblici e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonche', data anche la connessione dell'intervento in questione con le responsabilita' programmatorie, d'indirizzo o di controllo regionale, l'arbitrarieta' della previsione normativa stessa. Va comunque sottolineato che i problemi connessi all'esistenza di cospicui disavanzi finanziari nell'esercizio del servizio pubblico essenziale del trasporto locale, soltanto in via temporanea possono essere risolti con misure d'emergenza e con provvedimenti-tampone in quanto la reiterazione di tali soluzioni nel lungo periodo rischierebbe di aggravare la situazione della finanza locale e di allontanarla da un modello razionale di finanza responsabile, in contrasto con i principi costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 5, 28, 81, 97 e 115 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis primo comma, decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 300).

Massima n. 17336

Nell'esercizio di funzioni attribuite alla competenza delle regioni e, in particolare, in relazione all'assunzione di mutui a totale carico dei bilanci regionali, lo Stato non ha alcuno spazio di determinazione mediante decreti ministeriali. Pertanto, l'art. 2 bis, secondo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, laddove stabilisce che il Ministro del tesoro fissa con un proprio decreto le procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui da parte delle regioni, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - relativamente al secondo periodo ("le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro"). - S. n. 283/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2- bis, secondo comma, secondo periodo ("le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro") del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2- bis, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 300, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 81, 3, 5, 28, 97 e 115 della Costituzione, con i ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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