Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1991

Corte cost., ord. 16 febbraio 1991, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/1991
Data di deposito
16 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:89

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16952

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/91.

Massima n. 16953

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/1991

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con ordinanza del 5 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze