Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/1991
Corte cost., ord. 16 febbraio 1991, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/1991
- Data di deposito
- 16 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:89
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16952
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/91.
Massima n. 16953
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/1991
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con ordinanza del 5 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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