Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1991

Corte cost., ord. 9 dicembre 1991, n. 447

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
447/1991
Data di deposito
9 dicembre 1991
Data di decisione
2 dicembre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:447

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 17670

Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile (non avendo, ne' potendo avere, alcuna incidenza sui rapporti che la Commissione tributaria e' chiamata a decidere). - O. n. 326/1987.

Massima n. 17671

La Corte costituzionale non e' tenuta a verificare l'esattezza o meno delle ragioni che abbiano indotto il giudice a quo (nella specie la Commissione tributaria di primo grado di Verbania), sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale, a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione sollevata da una delle parti in causa.

Massima n. 17672

Manifesta inammissibilita' della questione, sia perche' nell'ordinanza non risulta di quale somma il contribuente ricorrente richiede il rimborso, sia perche' il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in ordine ai parametri che si assumono violati. - Nello stesso senso, in giudizio concernente identica questione: O. n. 389/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co., Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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