Corte costituzionale
Ordinanza n. 447/1991
Corte cost., ord. 9 dicembre 1991, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 447/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17670
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile (non avendo, ne' potendo avere, alcuna incidenza sui rapporti che la Commissione tributaria e' chiamata a decidere). - O. n. 326/1987.
Massima n. 17671
La Corte costituzionale non e' tenuta a verificare l'esattezza o meno delle ragioni che abbiano indotto il giudice a quo (nella specie la Commissione tributaria di primo grado di Verbania), sull'implicito presupposto della ritenuta sua competenza territoriale, a non spogliarsi della controversia in accoglimento dell'eccezione sollevata da una delle parti in causa.
Massima n. 17672
Manifesta inammissibilita' della questione, sia perche' nell'ordinanza non risulta di quale somma il contribuente ricorrente richiede il rimborso, sia perche' il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in ordine ai parametri che si assumono violati. - Nello stesso senso, in giudizio concernente identica questione: O. n. 389/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co., Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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