Corte costituzionale

Sentenza n. 585/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 585

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
585/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:585

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16754

E' da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui pero' ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il gia' costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e' inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiche' tale inapplicabilita', in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quo' nel proporre nei confronti del primo, anziche' del secondo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non piu' sussistente il presupposto della questione di legittimita' costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilita' della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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