Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1990

Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
354/1990
Data di deposito
20 luglio 1990
Data di decisione
11 luglio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:354

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15910

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 66/1990 e O. nn. 174/1990 e 253/1990.

Massima n. 15911

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, essendo stata prospettata in via subordinata all'accoglimento della questione sub A (ved. massima precedente) non puo' essere ritenuta rilevante allo stato degli atti ma solo dopo la eventuale valutazione negativa, da parte del giudice, del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", sollevata dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo comma, delle medesime norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988, in rapporto agli artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze