Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/1990
Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:354
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- dirett. 53, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 15910
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 66/1990 e O. nn. 174/1990 e 253/1990.
Massima n. 15911
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, essendo stata prospettata in via subordinata all'accoglimento della questione sub A (ved. massima precedente) non puo' essere ritenuta rilevante allo stato degli atti ma solo dopo la eventuale valutazione negativa, da parte del giudice, del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", sollevata dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre 1989;
Dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo comma, delle medesime norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988, in rapporto agli artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze