Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1989

Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
407/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 5, comma 2, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 5, comma 3, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 1, comma 4, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 5, comma 4, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 5, comma 5, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 1, comma 5, legge n. 554 del 29 dicembre 1988
  • art. 1, comma 6, legge n. 554 del 29 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 13553

La ripartizione delle competenze tra i vari organi regionali rientra senza dubbio nella materia "organizzazione interna della regione", riservata, a norma dell'art. 123 della Costituzione, allo statuto regionale. Per contrasto con la stessa disposizione costituzionale va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con provvedimenti della "giunta regionale", anziche' "della regione". - S. n. 64/1987.

Massima n. 13554

L'obbligo imposto alle regioni di attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni stesse, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e delle unita' sanitarie locali, nonche' il richiamo alle modalita' di cui al d.P.C.M. n. 325 del 1988, non comprimono illegittimamente alcuna competenza delle regioni - ne', in particolare, quella in materia di organizzazione degli uffici propri e degli enti dipendenti - in quanto sorretti dall'interesse nazionale e giustificati da evidenti ragioni di uniformita' delle procedure su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, secondo e terzo comma, e 1, quarto comma, della legge 29.12.1988, n. 554). - S. nn. 177, 217 e 633 del 1988 (in tema di interesse nazionale e di interventi statali in materie di competenza regionale)

Massima n. 13555

La norma di cui all'art. 5, quarto comma, della legge n. 554 del 1988, prevedendo la collocazione, presso altre amministrazioni, del personale regionale o degli enti dipendenti e delle U.S.L., ove questo risulti in esubero e non reimpiegato in ambito regionale, senza assicurare, nel contempo, nella procedura relativa a tali decisioni, una qualche forma di partecipazione o di intervento delle regioni interessate, determina una penetrante interferenza nell'autonomia regionale non essendo, d'altra parte, strettamente necessaria al fine di soddisfare l'interesse nazionale posto a base della disciplina della mobilita'. Pertanto, per violazione dell'art. 117 Cost., la stessa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la collocazione del personale dipendente degli enti di cui al comma primo ed eventualmente delle stesse regioni, risultato in esubero o non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, avvenga sentite le regioni interessate. - S. nn. 175/1976, 151/1986, 344/1987, 747 1029 e 1031/1988, 242/1989.

Massima n. 13556

La previsione di cui all'art. 5 della legge n. 554 del 1988, della copertura - "ove possibile" secondo le modalita' del d.P.C.M. n. 325 del 1988 - dei posti relativi a profili professionali delle regioni, degli enti dalle stesse dipendenti o delle U.S.L., che risultino vacanti a seguito dei processi di mobilita', determina una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, poiche' dalla procedura relativa a tali decisioni resta escluso qualsiasi intervento o momento partecipativo delle regioni interessate. Pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 554 del 1988 nella parte in cui non prevede che la copertura di posti degli enti (di cui al comma primo) e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita', avvenga sentite le regioni interessate. - S. nn. 175/1976, 151/1986, 344/1987, 747, 1029 e 1031/1988, 242/1989.

Massima n. 13558

In sede di giudizio di legittimita' costituzionale, sono da ritenere ammissibili le censure prospettate dalle regioni ricorrenti, pur se attinenti a precetti collocati al di fuori del titolo quinto della Costituzione, in quanto siano finalizzate al ripristino dell'integrita' delle proprie competenze che si assumono illegittimamente lese. - cfr. S. nn. 64/1987, 302/1988.

Massima n. 13559

Costituiscono spese proprie delle regioni, che queste avrebbero dovuto in ogni caso sostenere per l'assunzione di personale, quelle per il trattamento economico del personale di provenienza extraregionale destinato a coprire i posti previsti in organico e rimasti non coperti all'esito della mobilita' infraregionale; sicche' la mancata corresponsione, da parte dello Stato, di mezzi finanziari occorrenti a tali spese non lede alcuna disposizione costituzionale in tema di autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e dell'art. 1, quarto comma, della legge 29.12.1988, n. 554).

Massima n. 13561

Il criterio della residualita' delle assunzioni nelle unita' sanitarie locali rispetto alle operazioni di mobilita', contenuto nel quarto comma dell'art. 1 della legge n. 554 del 1988, costituisce una misura perfettamente logica e coerente con le finalita' che la stessa legge intende perseguire, considerato l'interesse nazionale che ne e' a fondamento; ne' puo', di per se', introdurre una illegittima lesione di competenze regionali la circostanza che il legislatore - facendo uso della sua discrezionalita' - abbia fissato in una data, di poco anteriore alla entrata in vigore della legge, l'inizio del blocco delle assunzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, della legge 29.12.1988 n. 554).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con provvedimenti "della giunta regionale", anziché "della regione";

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che la collocazione del personale dipendente dagli enti di cui al comma primo ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e la copertura dei posti degli enti medesimi e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilità, avvengano sentite le regioni interessate;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sollevata, in riferimento agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sollevata, in riferimento agli artt. 81, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in relazione all'art. 5, quarto e quinto comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

h) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

i) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, in relazione al terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo, e 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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