Corte costituzionale
Sentenza n. 1060/1988
Corte cost., sent. 6 dicembre 1988, n. 1060
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1060/1988
- Data di deposito
- 6 dicembre 1988
- Data di decisione
- 24 novembre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1060
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
- legge n. 440 del 29 ottobre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 12965
DECRETO-LEGGE - CONVERSIONE Sopravvenuta, nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale, la conversione del decreto legge, censurato per l'asserito difetto dei necessari requisiti di necessita' ed urgenza, la censura stessa ne risulta travolta e percio' priva di fondamento, essendo ormai la materia regolata dalla legge di conversione e non piu' dal decreto legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del d.l. n. 359/'87, in relazione all'art. 77 Cost.).
Massima n. 12966
IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO In tema di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, con inclusione nel computo della medesima dell'indennita' integrativa speciale, l'espressa previsione che l'erogazione delle relative somme debba avvenire senza rivalutazione monetaria costituisce disposizione eccezionale, di durata temporanea (solo un quadriennio), frutto di una valutazione legislativa non arbitraria e sufficientemente razionale (destinata a contemperare il diritto all'inclusione suddetta, riconosciuto per effetto della giurisprudenza costituzionale e di conformi sopravvenute disposizioni intese a dirimere i dubbi ermeneutici insorti sulla previgente disciplina, con le esigenze finanziarie dell'ente previdenziale competente e dello Stato stesso, che si e' assunto l'onere della contribuzione per il quadriennio 1982-1986) e, percio', coerente col principio del buon andamento della pubblica amministrazione, compatibile con quello della sufficienza della retribuzione e delle prestazioni previdenziali (in considerazione anche della modesta entita' del sacrificio imposto ai lavoratori) ed, infine, estranea all'ambito di operativita' delle garanzie costituzionali attinenti alla tutela giudiziaria, trattandosi di norma dal contenuto esclusivamente sostanziale. (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma del d.l. n. 359/'87, convertito in L. n. 440/'87, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97, 113 Cost., nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria).
Massima n. 12967
IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, quarto comma del d.l. n. 359 del 1987, convertito in L. n. 440 del 1987, nella parte in cui, sancendo che la riliquidazione, con inclusione dell'indennita' integrativa speciale, dell'indennita' premio di servizio non da' luogo a corresponsione di interessi, determina, in violazione dell'art. 3 Cost., un'irrazionale disparita' di trattamento fra gli aventi diritto a siffatta riliquidazione e gli altri creditori dell'Istituto previdenziale, tenuto conto della circostanza che, rispetto a quest'ultimo, la decorrenza dei prefissati termini di pagamento determina automaticamente la mora ed ha inizio, de iure, dal momento della richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del mandato di pagamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione delle indennità premio di servizio non danno luogo... a rivalutazione monetaria", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost., dai Tribunali di Parma, Genova e Firenze nonché dai Pretori di Parma, di Firenze, di Genova, con le ordinanze in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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