Corte costituzionale

Sentenza n. 1060/1988

Corte cost., sent. 6 dicembre 1988, n. 1060

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1060/1988
Data di deposito
6 dicembre 1988
Data di decisione
24 novembre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1060

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
  • legge n. 440 del 29 ottobre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 12965

DECRETO-LEGGE - CONVERSIONE Sopravvenuta, nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale, la conversione del decreto legge, censurato per l'asserito difetto dei necessari requisiti di necessita' ed urgenza, la censura stessa ne risulta travolta e percio' priva di fondamento, essendo ormai la materia regolata dalla legge di conversione e non piu' dal decreto legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del d.l. n. 359/'87, in relazione all'art. 77 Cost.).

Massima n. 12966

IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO In tema di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, con inclusione nel computo della medesima dell'indennita' integrativa speciale, l'espressa previsione che l'erogazione delle relative somme debba avvenire senza rivalutazione monetaria costituisce disposizione eccezionale, di durata temporanea (solo un quadriennio), frutto di una valutazione legislativa non arbitraria e sufficientemente razionale (destinata a contemperare il diritto all'inclusione suddetta, riconosciuto per effetto della giurisprudenza costituzionale e di conformi sopravvenute disposizioni intese a dirimere i dubbi ermeneutici insorti sulla previgente disciplina, con le esigenze finanziarie dell'ente previdenziale competente e dello Stato stesso, che si e' assunto l'onere della contribuzione per il quadriennio 1982-1986) e, percio', coerente col principio del buon andamento della pubblica amministrazione, compatibile con quello della sufficienza della retribuzione e delle prestazioni previdenziali (in considerazione anche della modesta entita' del sacrificio imposto ai lavoratori) ed, infine, estranea all'ambito di operativita' delle garanzie costituzionali attinenti alla tutela giudiziaria, trattandosi di norma dal contenuto esclusivamente sostanziale. (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma del d.l. n. 359/'87, convertito in L. n. 440/'87, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97, 113 Cost., nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria).

Massima n. 12967

IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, quarto comma del d.l. n. 359 del 1987, convertito in L. n. 440 del 1987, nella parte in cui, sancendo che la riliquidazione, con inclusione dell'indennita' integrativa speciale, dell'indennita' premio di servizio non da' luogo a corresponsione di interessi, determina, in violazione dell'art. 3 Cost., un'irrazionale disparita' di trattamento fra gli aventi diritto a siffatta riliquidazione e gli altri creditori dell'Istituto previdenziale, tenuto conto della circostanza che, rispetto a quest'ultimo, la decorrenza dei prefissati termini di pagamento determina automaticamente la mora ed ha inizio, de iure, dal momento della richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del mandato di pagamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione delle indennità premio di servizio non danno luogo... a rivalutazione monetaria", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost., dai Tribunali di Parma, Genova e Firenze nonché dai Pretori di Parma, di Firenze, di Genova, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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