Corte costituzionale
Ordinanza n. 793/1988
Corte cost., ord. 7 luglio 1988, n. 793
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 793/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:793
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14208
Manifesta inammissibilita' della questione per omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della stessa, essendosi il giudice limitato a trascrivere altra ordinanza di rimessione. - S. n. 128/1987, O. nn. 204/1986, 281/1986, 306/1986, 511/1987; 571/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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