Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/1988
Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:196
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10427
La previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e per quelli in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge trova giustificazione nell'esigenza di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle locazioni ed e`, percio`, del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per con- tratti sorti in tempi diversi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, Cost.). - S. n. 89/1984.
Massima n. 10428
L'art. 73 della legge n. 392/1978, relativamente al quale il giudice a quo rileva la difformita` tra il testo pubblicato (nella G.U.) e quello approvato dalla Camera dei deputati, non e` applicabile nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente e, comunque, risultava modificato - gia` all'epoca della emissione dell'ordinanza di rimessione - dal d.P.R. n. 21/1979. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nonché degli artt. 67 e 68 della legge medesima sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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