Corte costituzionale
Sentenza n. 620/1987
Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 620
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 620/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 16 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:620
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 10, legge n. 705 del 9 dicembre 1985
- art. 5, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 5, comma 2, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 76, Costituzione
- art. 5, comma 4, lett.A, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 97, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 146, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 137, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 3970
La previsione di piu` commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneita` per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unita`, e` una deduzione rigorosamente logica dal criterio, scelto dal legislatore delegante, che ha distinto, in rapporto al numero dei candidati, il regime dei giudizi di idoneita` (moltiplicazione delle commissioni di tre membri per ciascun raggruppamento disciplinare) da quello del concorso ordinario da indirsi successivamente (unica commissione di cinque membri che si accresce in proporzione del numero dei candidati). Con le modalita` previste per i giudizi di idoneita` - sorteggio e assegnazioni in parti uguali dei candidati alle commissioni - e` soddisfatta inoltre la 'par condicio' dei candidati e l'imparzialita` dell'Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), e comunque la diversa natura di dette commissioni - ricognitiva di titoli didattici e scientifici dei candidati - le rende non comparabili all'unica commissione adottata per un numero limitato di posti rispetto ai concorrenti tra i quali devesi instaurare comparazione e graduazione; mentre eventuali discriminazioni operate dalle commissioni giudicatrici ovvero disparita` di fatto, non essendo imputabili alla norma censurata, sono conseguentemente valutabili dai giudici di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 5, comma quarto, lett. a, comma secondo, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonche` agli artt. 3, comma primo, e 97 Cost. - dell'art. 51, comma secondo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).
Massima n. 3971
La legge che interpreta la norma sulla costituzione di piu` commissioni giudicatrici, previste per i giudizi di idoneita` a professore associato, non reca innovazione alcuna ai criteri gia` enunciati nella precedente legge delega (21 febbraio 1980, n. 28) e correttamente recepiti nel decreto delegato (11 luglio 1980, n. 382), risultando detto intervento meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate; sicche` la acclarata legittimita` di queste ultime assorbe le censure di costituzionalita` ad essa rivolte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3,24,97,134,136,137 Cost., 1 L.c. 9 febbraio 1948, n.1 e 76, 77 Cost. - dell'art. 10 L. 9 dicembre 1985, n. 705, il cui contenuto interpretativo avrebbe la finalita` di sanare 'ex post' un vizio di costituzionalita` - eccesso di delega - di un atto legislativo del Governo nei confronti del quale era gia` instaurato giudizio di costituzionalita`).
Massima n. 3972
Non e` irrazionale che il legislatore non abbia predisposto tante e diverse modalita` di giudizio quante sono le categorie dei legittimati all'accesso al nuovo ruolo dei professori associati e non abbia, in particolare,diversificato la prova dei professori incaricati stabilizzati, poiche` una diseguaglianza dei titoli di legittimazione riverberata nella corrispondente diversita` delle prove di idoneita` avrebbe realizzato una arbitraria eguaglianza nello 'status' conclusivo di professore associato e, certamente, violato il principio di buona organizzazione e buon andamento della pubblica Amministrazione (art. 97); tanto piu` che la stabilizzazione dell'incarico 'ad tempus' (fino alla riforma universitaria) non ha trasferito la figura precaria del professore incaricato in una posizione analoga ad un ruolo ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 5 L. 21 febbraio 1980, n. 28, per aver previsto la sottoposizione allo stesso giudizio di idoneita` a professore associato categorie eterogenee, fra le quali quella dei professori incaricati, che avrebbero avuto titolo ad un diverso tipo di giudizio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986 e n. 333/1986) e del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), nonché dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1/987); in relazione anche all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1986), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987) e del 5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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