Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1986
Corte cost., sent. 24 marzo 1986, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1986
- Data di deposito
- 24 marzo 1986
- Data di decisione
- 18 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:52
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11837
Le circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale, comprese quelle che determinino la cessazione del giudizio stesso (nella specie, l'annullamento senza rinvio, da parte del Consiglio di Stato, della decisione parziale del TAR, con la quale era stata sollevata la questione di legittimita'), non influenzano il processo incidentale di costituzionalita', poiche' questo si svolge nell'interesse generale e pertanto, qualora sia validamente instaurato a norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, acquisisce piena autonomia nei confronti del giudizio a quo (art. 22 Norme integrative del giudizio davanti alla Corte costituzionale; sent. n. 300/1984). - S. n. 300/1984.
Massima n. 11839
L'attuale indirizzo di giurisprudenza amministrativa - specie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - consolidatosi a seguito di precedenti decisioni della Corte costituzionale, interpreta, anche nei confronti dei dipendenti pubblici, in regime di parita' con quanto risultante per i lavoratori privati o di enti pubblici economici e conformemente agli invocati precetti costituzionali, le disposizioni riguardanti i crediti di lavoro, quali ad esempio la natura privilegiata dei crediti, la assicurazione della funzione di sostentamento della retribuzione, generalmente intesa secondo le esigenze di vita del lavoratore e la tutela del lavoro. Pertanto, il principio dell'automatica rivalutazione in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, e' applicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici, compresa l'amministrazione statale, da parte dello stesso giudice amministrativo - competente sia sull'"an" che sul quantum - mediante un meccanismo volto alla conservazione del valore economico della retribuzione generalmente intesa e atto a ripristinare, per il pagamento delle somme dovute, il relativo potere di acquisto della moneta, per l'applicazione del quale non si richiede, in fase di liquidazione, esplicita domanda dell'avente diritto. Parimenti le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che detto meccanismo, e' uguale a quello che si ricollega all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e all'art. 150 disp. att. cod. proc. civ., riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo per la sua applicazione e quella del giudice ordinario per le questioni consequenziali (sugli interessi moratori o sul maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi dell'amministrazione) e quindi, in sostanza, che la mutazione in termini quantitativi del credito del dipendente pubblico per effetto della svalutazione, avviene ab intra e rimane entro il rapporto di impiego o di lavoro pubblico stesso. In tale situazione, essendo quello innanzi riportato il diritto vivente e trovando gia' in esso applicazione i precetti costituzionali invocati, non hanno fondamento i rilievi e le osservazioni dei giudici rimettenti che proprio i descritti effetti tendono a realizzare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in base all' assunto che la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro ivi prevista per i lavoratori privati e i dipendenti da enti pubblici economici, sarebbe ingiustificatamente inapplicabile ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost. dai T.A.R. del Lazio e della Lombardia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze