Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1986

Corte cost., ord. 18 novembre 1986, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/1986
Data di deposito
18 novembre 1986
Data di decisione
13 novembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 9, bis, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, ter, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, quater, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, quinquies, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • legge n. 118 del 5 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 12598

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis, ter, quater, quinquies del d.l. 1985, n. 12, conv. in l. 1985, n. 118 (recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102, 113 Cost., atteso che tutte le disposizioni impugnate (prevedenti e disciplinanti il diritto del conduttore al rinnovo delle locazioni non abitative in corso al momento dell'entrata in vigore della l. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982, conv. in l. n. 94 del 1982) sono gia' state (per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.) dichiarate incostituzionali. - S. n. 108/1986; O. nn. 145 e 205/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater 9 quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102, 103, 113 Cost. dalla Corte d'Appello di Genova, dai Tribunali di Roma, Torino, Milano, Genova, Napoli, Como, Siena, Catania, Novara, Treviso, Monza e Ravenna e dai Pretori di Sestri Ponente, Brescia, Roma, Milano, Monza, Salerno, Riva del Garda, Albenga, Bari, Busto Arsizio, Grottaglie, Carpi, Taggia con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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