Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/1986
Corte cost., ord. 18 novembre 1986, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/1986
- Data di deposito
- 18 novembre 1986
- Data di decisione
- 13 novembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 9, bis, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- art. 1, comma 9, ter, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- art. 1, comma 9, quater, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- art. 1, comma 9, quinquies, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
- legge n. 118 del 5 aprile 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12598
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis, ter, quater, quinquies del d.l. 1985, n. 12, conv. in l. 1985, n. 118 (recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102, 113 Cost., atteso che tutte le disposizioni impugnate (prevedenti e disciplinanti il diritto del conduttore al rinnovo delle locazioni non abitative in corso al momento dell'entrata in vigore della l. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982, conv. in l. n. 94 del 1982) sono gia' state (per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.) dichiarate incostituzionali. - S. n. 108/1986; O. nn. 145 e 205/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater 9 quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102, 103, 113 Cost. dalla Corte d'Appello di Genova, dai Tribunali di Roma, Torino, Milano, Genova, Napoli, Como, Siena, Catania, Novara, Treviso, Monza e Ravenna e dai Pretori di Sestri Ponente, Brescia, Roma, Milano, Monza, Salerno, Riva del Garda, Albenga, Bari, Busto Arsizio, Grottaglie, Carpi, Taggia con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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