Corte costituzionale
Sentenza n. 349/1985
Corte cost., sent. 17 dicembre 1985, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/1985
- Data di deposito
- 17 dicembre 1985
- Data di decisione
- 12 dicembre 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:349
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 20 ottobre 1977
- decreto ministeriale del 5 gennaio 1980
- legge n. 41 del 27 febbraio 1978
- art. 1, decreto-legge n. 942 del 23 dicembre 1977
- art. 10, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 14-ter, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- art. 16, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
- art. 14-bis, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- art. 14, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- art. 18, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
- art. 19, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
- art. 1, legge n. 33 del 29 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 11265
Non e' consentito il giudizio di legittimita' costituzionale sui decreti ministeriali, non trattandosi ne' di leggi ne' di atti aventi forza di legge bensi' di atti amministrativi, rispetto ai quali e' applicabile la tutela prevista dall'art. 113, primo comma, Cost. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dei decreti ministeriali 20 ottobre 1977 e 5 gennaio 1980 i quali, in attuazione dell'art. 10 legge n. 160 del 1975, stabiliscono le misure degli aumenti dei trattamenti pensionistici).
Massima n. 11266
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale allorche' la censura sia proposta non gia' in relazione ad una situazione costituente oggetto del giudizio a quo, bensi' ad una generica ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost. in quanto il sistema di perequazione da detta norma previsto in materia previdenziale, potrebbe avere modificato in peggio i criteri stabiliti dai contratti collettivi, cosi' violando l'autonomia contrattuale dei sindacati).
Massima n. 11267
Nel nostro sistema costituzionale non e' vietato al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, comma secondo, Cost.). Dette disposizioni, pero', al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando cosi' anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto. - S. nn. 210/1971; 36/1985.
Massima n. 11268
Se e' vero che in linea di principio deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non puo' pero' ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale, per cui non e' consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura e' subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo necessario alla cessazione della propria attivita'; ma una siffatta irrazionale incidenza va esclusa nel caso della estensione normativa ai pensionati delle gestioni speciali del sistema di perequazione automatica previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, perche' il sacrificio da essa determinato, da un lato, e' strettamente collegato, secondo una valutazione legislativa che non puo' ritenersi irrazionale, alla necessita' di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparita' fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali, mentre dall'altro risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative e temporali, dato che il legislatore ha sostituito senza eccessivi indugi il sistema denunciato con altro, piu' rispondente alle esigenze dei pensionati, ed ha poi altresi' provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di vigenza della norma. (Non fondatezza . in riferimento agli artt. 42, 45, 47 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sollevata sotto il profilo che non sarebbe stato pernesso al legislatore disporre la estensione del sistena perequativo introdotto dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 ai pensionati delle gestioni speciali, perche' idonea a peggiorare il trattamento gia' assicurato a costoro per effetto di diritti quesiti, che la nuova legge era tenuta a rispettare).
Massima n. 11269
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dagli artt. 36 e 38 Cost. scaturisce una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantita' ed alla qualita' del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalita' ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Cio', pero', non comporta automaticamente la necessaria ed integrale coincidenza tra il livello della pensione e l'ultima retribuzione poiche' lascia sempre sussistere una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore per l'attuazione, anche graduale, dei suddetti principi, cosi' come consente di dettare discipline con carattere temporaneo e contingente introduttive di sistemi non rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalita', che possono accettarsi solo in quanto restino in vigore per pochi anni. Di conseguenza, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittimo il sistema perequativo previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (che ha sostituito quello della legge 30 aprile 1969, n. 153, che aveva determinato la perequazione automatica delle pensioni in base ad un criterio di aumento percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT), essendo stato abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, dall'art. 21 della legge n. 730 del 1983, la quale ha disposto che la perequazione automatica torni ad operare per tutte le forme previdenziali solo in cifra percentuale, in base agli stessi indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria, mentre con l'art. 10 della successiva legge n. 140 del 1985 si e' disposto, proprio allo scopo di riparare agli effetti negativi della legge n. 160 del 1975, che le pensioni erogate dalle gestioni speciali dovranno essere valutate con i criteri previsti dalle normative delle singole gestioni e secondo le possibilita' economiche di esse. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali sopra richiamati - degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che con il sistema perequativo istituito da questa disposizione - fondato su due elementi, i quali, per la scarsa incidenza di quello variabile e la preponderante rilevanza di quello fisso, avrebbero causato il c.d. fenomeno dell'appiattimento - nonche' con l'estensione di esso alle gestioni speciali previste dal detto art. 1 del d.l. 942 del 1977, sarebbero stati violati i principi di proporzionalita' ed adeguatezza, riferibili non solo alla retribuzione, ma anche al trattamento pensionistico). - S. n. 26/1980.
Massima n. 11270
Il principio costituzionale di eguaglianza presuppone che le situazioni poste a raffronto siano identiche ovvero, quanto meno, omogenee, sicche', qualora risulti evidente l'intrinseca eterogeneita', sia sotto il profilo sociale che sotto quello strettamente economico, di due categorie di soggetti, non puo' considerarsi irrazionale una diversa disciplina per ciascuna di esse. Di conseguenza, non sussiste ingiustificata diseguaglianza fra pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferisce il sistema di perequazione previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 - esteso alle pensioni erogate dalle gestioni speciali dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 1) - e titolari di pensioni pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975, che prevede un aumento percentuale pari a quello delle retribuzioni minime nel settore dell'industria, trattandosi di categorie diverse di soggetti, senza considerare poi che detto art. 9 si appalesa inidoneo a costituire un elemento costante di raffronto, in quanto agisce variamente secondo l'importo delle pensioni. Del pari non puo' ritenersi arbitrario un differente ordinamento in tema di perequazione riguardo al trattamento pensionistico, da un lato, ed il sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro, essendo palesamente diversa la posizione di costoro rispetto a quella dei pensionati; cosi' come non e' ingiustificata la diversita' di trattamento dei dirigenti delle aziende industriali (i pensionati Inpdai), i quali, gia' prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, avevano una base massima di calcolo, e percio' di ammontare, della pensione, poiche' tale peculiarita' non va considerata isolatamente ma in riferimento all'intero status normativo ed economico di detti pensionati, e poi semmai sarebbero censurabili le norme che stabiliscono la sunnominata base massima ma non quelle relative alla perequazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata sotto il profilo che con il criterio di perequazione introdotto da quest'ultima disposizione sarebbero state poste in essere irragionevoli disparita' fra: a) pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferiscono le norme denunciate, e titolari di pensioni pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975; b) fra sistema di perequazione per il trattamento pensionistico, da un lato, e sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro; c) fra dirigenti delle aziende industriali, pensionati Inpdai, e gli altri pensionati, sul rilievo che i primi, a differenza dei secondi, gia' prima dell'entrata in vigore della detta legge, avevano una base massima di calcolo, quindi di ammontare, della pensione). - Sulla diversita' delle posizioni dei pensionati e dei lavoratori in servizio, v. S. n. 26/1980.
Massima n. 11271
Non puo' dirsi che la predeterminazione della pensione attraverso la previsione di un sistema di perequazione automatica comporti assoggettamento del relativo diritto ad una specie di prelievo forzoso assimilabile ad una espropriazione senza indennizzo, essendo inesatto qualificare in tali termini la situazione giuridica considerata, non trattandosi dell'ablazione di un bene, per cui non viene in discussione l'istituto della proprieta', ma della modificazione del trattamento pensionistico (sia pure in senso sfavorevole) rispetto a quello in precedenza vigente, anche se si deve riconoscere che tale posizione soggettiva, strettamente connessa al rapporto di lavoro ed al conseguente regime previdenziale, meriti la massima tutela, la quale pero' trova la sua fonte nelle disposizioni degli artt. 36 e 38 Cost. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata censurando il sistema di perequazione automatica delle pensioni introdotto da quest'ultima disposizione ed esteso alle gestioni speciali previste dal detto art. 1 del d.l. n. 942 del 1977, perche' con esso il "diritto quesito" ad una pensione predeterminata sarebbe stato sottoposto ad un prelievo forzoso simile ad un'espropriazione senza indennizzo).
Massima n. 11272
A parte la considerazione che in tema di assicurazioni sociali prevale di norma il principio solidaristico e non quello della cooperazione mutualistica, nulla vieta al legislatore di istituire, per superiori esigenze di politica sociale, un sistema previdenziale omogeneo, che impedisca macroscopiche disparita' ed eventuali tensioni fra le varie categorie dei lavoratori, sempre nel rispetto dei principi ad esso specificamente riferibili di cui agli artt. 36 e 38 Cost. e dei limiti di ordine generale, ed avendo riguardo alla "specialita'" di alcuni rapporti. Inoltre, in materia previdenziale, non puo' mai venire in discussione il fenomeno economico del risparmio ma solo il ben diverso istituto della sicurezza sociale; ne' e' invocabile il principio della capacita' contributiva, non trattandosi di imposizioni tributarie, cioe' di prestazioni patrimoniali dirette a contribuire agli oneri finanziari della pubblica amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 45, 47 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1973, n. 41, e 10 legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata censurando il sistema perequativo delle pensioni istituito da detto art. 10, nonche' l'estensione di esso alle gestioni speciali previste dall'art. 1 del d.l. n. 942 del 1977, sull'assunto di una frustrazione della cooperazione mutualistica realizzata attraverso la maggiore contribuzione alla gestione autonoma, di un'ingiustificata diminuzione della pensione considerata come frutto di retribuzione risparmiata, di una sostanziale presenza di imposizione tributaria non commisurata sulla capacita' contributiva del contribuente). - Sulla prevalenza del principio solidaristico in tema di assicurazioni sociali v. S. nn. 132/1984 e 133/1984.
Massima n. 11273
Gli artt. 16 e 18 legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonche' 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, hanno regolato diversamente talune modalita' del sistema di perequazione automatica delle pensioni istituito dall'art. 10 legge n. 160 del 1975, ed esteso alle gestioni speciali dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, cosi' come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualita' della disciplina perequativa delle pensioni, che va considerata nella sua sostanziale unitarieta', sicche' risultano prive di una propria autonomia e non suscettibili di un distinto giudizio di legittimita' costituzionale. Trattasi, d'altra parte, di misure legislative disposte in uno dei momenti piu' critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravamente negativi per la generalita' dei cittadini e quindi anche per i pensionati; inoltre, la previsione normativa e' stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 38 e 42 - della questione di legittimita'costituzionale delle succitate disposizioni, sollevata sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilita' alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'art. 10 legge n. 160 del 1975).
Massima n. 11274
La perequazione automatica ha la peculiare finalita' di compensare il lavoratore ovvero il pensionato delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, costo che non irrazionalmente viene considerato soltanto un volta, onde determinare un unico aumento di quanto corrisposto a titolo di retribuzione o di pensione, il che trova anche conferma nella disciplina dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale, la quale, a norma dell'art. 1, quarto comma, legge 27 maggio 1959, n. 324, compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impiego. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di piu' pensioni).
Massima n. 11275
Posto che e' diversa la posizione dei lavoratori in servizio rispetto a quella dei pensionati, non risulta arbitraria la disciplina che preveda una regolamentazione differenziata per le due categorie anche sul punto della periodicita' della indicizzazione. Pertanto, non viola il principio di eguaglianza l'art. 1 legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, aggiungendo al d.l. n. 663/1979, in sede di conversione, l'art. 14 bis, prevede la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, in luogo di quella trimestrale che e' invece stabilita per la indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori i servizio, tanto piu' che detta disposizione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'indicizzazione annuale (art. 10 legge n. 160 del 1975), e va collocata quindi nell'ampio quadro gradualmente migliorativo del sistema pensionistico, in corrispondenza all'evoluzione della situazione socio-economica del Paese. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento fra pensionati e lavoratori in servizio in quanto, mentre per i primi e' prevista la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, i secondi fruiscono di un'indicizzazione delle retribuzioni con periodicita' trimestrale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei decreti ministeriali 20 ottobre 1977 e 5 gennaio 1980, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 47 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost. dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 391 del 1981 indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, nonché dell'art. 10 l. 3 giugno 1975 n. 160, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 47 e 53 Cost. dai Pretori di Aosta, Bassano del Grappa, Arezzo, Padova, Palermo, Imperia, Firenze, Genova, La Spezia, Savona, Alessandria, Torino, Milano e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 18 l. 21 dicembre 1978 n. 843 nonché 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, così come convertito nella l. 29 febbraio 1980 n. 33, sollevate, in riferimento agli articoli della Costituzione citati sub 3, dai Pretori di Bassano del Grappa, Torino, Imperia, Firenze, La Spezia, Savona, Alessandria, Milano e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. n. 843 del 1978 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 33 del 1980 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42, 47 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma. nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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