Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1983

Corte cost., sent. 10 ottobre 1983, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
301/1983
Data di deposito
10 ottobre 1983
Data di decisione
29 settembre 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:301

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 440 del 4 agosto 1978
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 597 del 26 aprile 1946
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1710 del 27 dicembre 1947
  • art. 27, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 279 del 19 ottobre 1944
  • legge n. 199 del 18 aprile 1950
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 89 del 6 settembre 1946

Parametri

Massime

Massima n. 11700

La nuova normativa in materia di assegnazione ai contadini di terre incolte, contenuta nella L. 4 agosto 1978 n. 440, priva com'e` di efficacia retroattiva, non puo` influire sulla valutazione della legittimita` costituzionale delle norme anteriori, sulle quali soltanto questa Corte e` chiamata a giudicare.

Massima n. 11701

Le limitazioni alla libera iniziativa economica e al diritto di proprieta` contenute nella normativa impugnata devono, pur in assenza di un obbligo costituzionale di programmazione, trovar fondamento in regole e in criteri razionali. A questa esigenza fondamentale s'ispirano le disposizioni censurate che, prive come sono di carattere sanzionatorio o punitivo nei confronti dei proprietari, hanno voluto far fronte a gravi situazioni contingenti (come la pressante domanda occupazionale) e nello stesso tempo guardare al fenomeno obiettivo (facendo peraltro astrazione dalle cause) della non coltivazione e della insufficiente coltivazione di non poche porzioni del territorio nazionale. In tale ottica la legislazione denunciata si e` preoccupata di fissare le regole occorrenti per conseguire una attivita` amministrativa legittima e coerente (indirizzata soprattutto verso i fini che la legislazione medesima intendeva perseguire) in cui i proprietari fossero ammessi ad intervenire nel procedimento concessorio per far valere le loro ragioni nel rispetto del principio del contraddittorio con facolta` di addurre prove, di effettuare sopralluoghi, di fruire di consulenze tecniche. Altrettanto razionale appare infine il riferimento dello stato del fondo al momento della presentazione della domanda di concessione, se si pensa che la legislazione impugnata, volendo venire incontro alle esigenze di lavoro delle masse contadine con disposizioni anche di semplice e rapida attuazione, ha previsto che, una volta individuato un terreno incolto o insufficientemente coltivato, il provvedimento relativo faccia riferimento al momento in cui l'organizzazione contadina richieda il terreno che, al cessare della concessione, ritornera` in condizioni migliori al proprietario. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 42, 43, 44, 97, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - del d.l.lgt. 19 ottobre 1944 n. 279, come integrato e modificato dal d.l.lgt. 26 aprile 1946 n. 597, dai d.l. C.P.S. 6 settembre 1946 n. 89, 27 dicembre 1947 n. 1710, dalla L. 18 aprile 1950 n. 199 e dall'art. 27 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, in quanto, attraverso una dilatazione della nozione di "insufficiente coltivazione", la liberta` economica verrebbe lesa contro ogni opportuna programmazione non tenendosi al razionale sfruttamento della terra, ne` a porre in essere equi rapporti sociali, dato che le norme non conducono al recupero produttivo delle terre e le organizzazioni contadine sono sempre indotte a chiedere le migliori).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 ("Concessione ai contadini delle terre incolte"), come integrato e modificato dal d.l. Lgt. 26 aprile 1946, n. 597 ("Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini"), dai d.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n. 89 ("Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini"), 27 dicembre 1947, n. 1710 ("Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini"), dalla legge 18 aprile 1950, n. 199 ("Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini") e dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ("Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici"), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 43, 44, 97 e 113 Cost. con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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