Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1983

Corte cost., sent. 5 maggio 1983, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1983
Data di deposito
5 maggio 1983
Data di decisione
21 aprile 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9848

Premesso che l'esclusione del diritto di prelazione dei conduttori di immobili urbani destinati ad uso professionale non e` circoscritta ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima ma deve essere estesa anche ai contratti in corso a momento dell'entrata in vigore della L. n. 392 del 1978 (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 73 L. n. 392 del 1978), va esaminata la questione riguardante la disciplina del diritto di prelazione e riscatto per talune categorie di conduttori che la Corte stessa ha sollevato con ordinanza n. 136 del 1982 (della quale e` relatore il giudice Maccarone e non gia` il giudice Conso come erroneamente indicato). Con detta ordinanza la Corte ha ritenuto opportuno di estendere l'esame all'intero sistema normativo che regola il diritto di prelazione e riscatto nelle locazioni di immobili urbani non destinati ad usi abitativi. La disciplina in esame si sottrae ai prospettati dubbi, venendo a dipendere da scelte discrezionali, e non irragionevoli del legislatore, il quale ha stabilito per le locazioni in argomento una serie di agevolazioni a favore dei conduttori che svolgono attivita` comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, attribuendo ad essi l'indennita` per la perdita di avviamento ed il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, e quello di prelazione e riscatto in caso di vendita dell'immobile, escludendo tuttavia dal beneficio i conduttori di immobili destinati ad uso professionale e quelli la cui attivita` sia transitoria, o svolta negli immobili indicati nell'art. 35 della legge. Finalita` della legge e` la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate, tutelate mediante il mantenimento della clientela (essenziale componente dell'avviamento commerciale), spettando alla discrezionalita` del legislatore limitare il beneficio a determinate categorie di conduttori in funzione di situazioni economiche o di mercato che consigliano agevolazioni; e fissarne il contenuto giuridico. L'irragionevolezza di tale scelta non potrebbe farsi dipendere dalla duplicita` del beneficio a tutela di uno stesso interesse: sia perche` indennita` per la perdita dell'avviamento e diritto di prelazione non si sommano; sia perche` i due istituti rispondono a fini diversi (riparazione del danno subito per l'indennita`; conservazione dell'azienda, per esigenze sociali per il diritto di prelazione). Non e` quindi arbitraria, pur se discutibile sul piano legislativo, l'attribuzione del diritto di prelazione a talune categorie di conduttori, piuttosto che ad altre, manifestandosi nella legislazione una tendenza all'estensione della categoria.

Massima n. 9849

Le osservazioni che, nella massima che precede giustificano la scelta del legislatore di attribuire solo a determinate categorie di conduttori il diritto di prelazione, fanno venir meno il dubbio di costituzionalita` incentrato sulla esclusione dai benefici medesimi degli studi professionali. Infatti nella attivita` che in questi si svolge ordinariamente prevale l'elemento soggettivo, indipendentemente dalla sede di esercizio, non essendo ravvisabile l'elemento che il legislatore, ha voluto tutelare, concedendo il beneficio (e cioe` l'inerenza diretta all'ubicazione dell'immobile dell'avviamento, creato dal conduttore); mancando la omogeneita` di situazione fra operatori economici ed esercenti attivita` professionali resta poi esclusa la violazione dell'art. 3 Cost.. L'art. 35 Cost. non esclude che, nei limiti della ragionevolezza, in concreto rispettati, al legislatore sia riconosciuto il potere di attuare una distinta protezione delle svariate forme di applicazioni del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 41 L. 27 luglio 1978 n. 392, che esclude il diritto di prelazione per i rapporti di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio di attivita` professionale. -cfr. S.n. 165/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Corretta nei sensi di cui in motivazione l'ordinanza di questa Corte n. 136 in data 7 luglio 1982;

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 136 del 7 luglio 1982.

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 41 della detta legge n. 392 del 1978, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con ordinanza del Tribunale di Bassano del Grappa del 6 giugno 1980.

3) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della ripetuta legge n. 392 del 1978 sollevate in riferimento all'art. 3 Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Lecce del 24 febbraio 1981 e del Tribunale di Salerno del 18 marzo 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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