Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1981

Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1981
Data di deposito
26 maggio 1981
Data di decisione
3 aprile 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11470

Le ragioni giustificatrici della risarcibilita` dei danni da svalutazione monetaria dall'art. 429 u.c. c.p.c. non rilevano negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono per gli enti pubblici economici il che basta per constatare che le situazioni concernenti rispettivamente i rapporti di lavoro contemplati dall'art. 409 c.p.c. - cui quella norma si applica - e i rapporti di lavoro dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici - che ne restano esclusi - sono affatto diverse sicche` non sussiste l'assunta irragionevole disparita` di trattamento. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 429 u.c. c.p.c. nella parte in cui non si riferisce anche ai crediti di lavoro nei confronti dello Stato o degli altri enti pubblici non economici e cio` rende ininfluente l'esame della legittimita` costituzionale dell'art. 270 del Regolamento di contabilita` generale dello Stato il quale, stabilendo che il debito della P.A. diventa esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento, conferma l'esclusione, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, della decorrenza degli interessi e della rivalutazione degli stessi crediti dal giorno della maturazione del debito. - Cfr. s.n. 43/1977.

Massima n. 11481

Il regolamento di contabilita` generale dello Stato - contenuto nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 non e` suscettibile di verifica di legittimita` costituzionale trattandosi di atto carente di forza di legge. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 270 del citato R.D. n. 827/1924 a tenore del quale il debito della P.A. diviene esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento escludendo, in tal modo, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici la decorrenza degli interessi e la rivalutazione degli stessi crediti dal giorno di maturazione del diritto. - Cfr. s.n. 118/1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sollevata dalla Corte d'appello di Caltanissetta, dal Pretore di Palmi e dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 Cost.;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sollevata dalla Corte d'appello di Caltanissetta e dal Pretore di Palmi in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze