Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1981
Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1981
- Data di deposito
- 26 maggio 1981
- Data di decisione
- 3 aprile 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 429, ultimo co., codice di procedura civile
- art. 270, regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924
Parametri
Massime
Massima n. 11470
Le ragioni giustificatrici della risarcibilita` dei danni da svalutazione monetaria dall'art. 429 u.c. c.p.c. non rilevano negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono per gli enti pubblici economici il che basta per constatare che le situazioni concernenti rispettivamente i rapporti di lavoro contemplati dall'art. 409 c.p.c. - cui quella norma si applica - e i rapporti di lavoro dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici - che ne restano esclusi - sono affatto diverse sicche` non sussiste l'assunta irragionevole disparita` di trattamento. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 429 u.c. c.p.c. nella parte in cui non si riferisce anche ai crediti di lavoro nei confronti dello Stato o degli altri enti pubblici non economici e cio` rende ininfluente l'esame della legittimita` costituzionale dell'art. 270 del Regolamento di contabilita` generale dello Stato il quale, stabilendo che il debito della P.A. diventa esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento, conferma l'esclusione, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, della decorrenza degli interessi e della rivalutazione degli stessi crediti dal giorno della maturazione del debito. - Cfr. s.n. 43/1977.
Massima n. 11481
Il regolamento di contabilita` generale dello Stato - contenuto nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 non e` suscettibile di verifica di legittimita` costituzionale trattandosi di atto carente di forza di legge. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 270 del citato R.D. n. 827/1924 a tenore del quale il debito della P.A. diviene esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento escludendo, in tal modo, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici la decorrenza degli interessi e la rivalutazione degli stessi crediti dal giorno di maturazione del diritto. - Cfr. s.n. 118/1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sollevata dalla Corte d'appello di Caltanissetta, dal Pretore di Palmi e dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 Cost.;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sollevata dalla Corte d'appello di Caltanissetta e dal Pretore di Palmi in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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