Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:189

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9970

Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.

Massima n. 9971

Il prestatore di lavoro che rivesta la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. ha diritto a percepire l'indennita` di anzianita` di cui all'art. 9 l. n. 604 del 1966 quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. Va percio' dichiarato incostituzionale, in via conseguenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n.87, l'art. 10 della l. n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'indennita` di anzianita` quando il lavoratore assunto in prova e` licenziato durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 204/1976

Massima n. 9972

Il diritto alle ferie annuali retribuite e` garantito dall'art. 36, ultimo comma, Cost. ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta e quindi il periodo di riposo, seppur ragguagliato ad un anno, ben puo` essere frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantita` di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore presso l'imprenditore che procede al suo licenziamento anche prima che sia maturato un anno di ininterrotto servizio. E' percio' illegittimo costituzionalmente, per violazione degli artt. 3 e 36, ultimo comma, Cost., l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 66/63

Massima n. 9973

Va riconosciuta la sindacabilita` del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilita` dell'atto nel quale si esprime tutte le volte che il lavoratore (in assenza di una motivazione o anche in presenza di una motivazione apparente) lo provi illecitamente motivato. Cosi` interpretate, le disposizioni di cui agli artt. 2096, comma terzo, c.c. e 10, l. 15 luglio 1966, n.604, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono il recesso immotivato del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova, non contrastano con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, 25 e 41, comma secondo, Cost.. Infatti appaiono non equiparabili le situazioni del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeterminato (e non giova richiamare le norme sul pubblico impiego dato che l'assunzione avviene a mezzo di concorso); l'art. 4 Cost. non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro; ne` l'art. 35 Cost. impone l'applicazione indiscriminata del principio della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti; la liberta` e dignita` del lavoratore, ex art. 41, comma secondo, Cost., e` garantita dalla riconosciuta possibilita` di impugnazione del licenziamento effettivamente fondato su motivi illeciti; infine l'inversione dell'onere della prova sul lavoratore risponde ad un criterio generale ogni qualvolta questi assume la nullita` del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi e sindacali. - cfr. SS. nn. 174/1972, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976

Massima n. 15124

Come la Corte ha gia' avuto occasione di ribadire, il termine previsto per la costituzione delle parti nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha natura perentoria in considerazione del fatto che l'inutile decorso di esso ha influenza nell'ulteriore svolgimento del giudizio, consentendo che la decisione possa essere assunta in camera di consiglio invece che in udienza pubblica; la congruita' del termine previsto, e' tale da garantire la effettivita' del diritto di difesa anche in considerazione del fatto che la decorrenza di esso dipende da un evento certo (pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) facilmente conoscibile dalle parti interessate. (Inammissibilita', per tardivita', della costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale cui si riferisce la sentenza n. 189/1980, del Sig. Spedicato Giuseppe). - S. 141/1970 e 166/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.

2. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966, quando assunto in prova è licenziato durante il periodo di prova medesimo.

3. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.

4. - Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 41, secondo comma, Cost., con le ordinanze dei Pretori di Milano, Roma e Napoli di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI,

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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