Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1980

Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1980
Data di deposito
30 luglio 1980
Data di decisione
18 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:141

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 797 del 10 dicembre 1976
  • decreto-legge n. 699 del 11 ottobre 1976
  • art. 1, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
  • legge n. 91 del 31 marzo 1977
  • art. 6, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
  • art. 4, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
  • art. 2, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9962

Il prestito forzoso imposto ai lavoratori dipendenti con lo stabilire la corresponsione dei miglioramenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita mediante buoni del tesoro a riscossione differita e fruttiferi d'interessi, con destinazione delle relative somme ad incentivare l'industria, non e` inquadrabile nello schema dell'art. 53 Cost., essendo carente l'effetto ablatorio che di detta norma rappresenta la fattispecie, e rispetta lo schema dell'art. 23 Cost. in ordine alla riserva di legge ed alla individuazione della finalita` perseguita. In ordine a tale disposizione, non puo` venire in considerazione l'art. 36 Cost. per quanto attiene alla sufficienza della retribuzione, dovendo il relativo parametro essere verificato in concreto dal giudice delle controversie individuali. Ne` risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il rilievo che al finanziamento della incentivazione delle attivita` produttive sono chiamate a contribuire solo le tre categorie ivi specificate (e non anche gli imprenditori ed i titolari di redditi reali), poiche`, non essendo identiche le situazioni dei colpiti e degli indenni il principio di eguaglianza non risulta invocato a proposito. La incentivazione delle attivita` produttive, anziche` contrastare con l'art. 4 Cost. si pone sulla linea finalistica di assicurare il diritto al lavoro. E sino a quando l'art. 39 Cost. non sia attuato (nel momento strutturale della registrazione, quale presupposto della personalita` dei sindacati) non e` ipotizzabile conflitto fra attivita` normativa dei sindacati medesimi ed attivita` legislativa del Parlamento (Infondatezza in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale della l. 10 dicembre 1976 n.797 di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976 n.699). - cfr. SS. nn. 42/1980, 142/1980

Massima n. 9963

Il prelievo realizzato col divieto di conglobamento nella retribuzione dei lavoratori dipendenti (a partire dall'1 febbraio 1977) nei miglioramenti retributivi eccedenti quelli di cui agli accordi confederali nel settore dell'industria e` ai limiti della costituzionalita` sia per il carattere definitivo del sacrificio imposto ai lavoratori dipendenti, non esteso ai titolari di trattamenti pensionistici, ne` ai creditori di compensi di altra natura, sia perche` vengono onerati tutti i predetti lavoratori dipendenti e non soltanto i fruitori di fascie di reddito piu` elevate. Il prelievo provoca in concreto sacrifici crescenti con la compressione dei redditi, ma al riguardo nelle singole concrete situazioni il lavoratore potra` richiedere l'adeguamento della retribuzione al minimo vitale. Non rileva che l'appiattimento delle retribuzioni, realizzato con l'assorbimento nella normativa impugnata della contrattazione del settore industriale, operi in peius, poiche` il principio della derogabilita` a favore del solo lavoratore (e di cui all'art. 12 della legge n. 604 del 1966) non trova tutela costituzionale. Per quanto attiene all'art. 39 Cost. mancando la disciplina della registrazione dei sindacati, l'individuazione di quelli legittimati alla contrattazione collettiva resta necessariamente affidata al gioco delle forze sociali. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost. delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 6 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni, nella l. 31 marzo 1977, n. 91). cfr. SS. nn. 42/1980, 142/1980

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - riunisce i dieci procedimenti;

2. - dichiara non fondate le questioni di legittimità della legge 10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976 n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost. e del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., sollevate dal Pretore di Torino con ordinanza 1 giugno 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978), nonché non fondate le questioni di legittimità sollevate con le ordinanze di varia data, iscritte ai nn. 419, 463, 543 e 549 Reg. ord. 1977, e ai nn. 101, 102, 273, 462 e 617 Reg. ord. 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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