Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1980
Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1980
- Data di deposito
- 30 luglio 1980
- Data di decisione
- 18 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:141
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 797 del 10 dicembre 1976
- decreto-legge n. 699 del 11 ottobre 1976
- art. 1, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- legge n. 91 del 31 marzo 1977
- art. 6, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 4, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 2, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9962
Il prestito forzoso imposto ai lavoratori dipendenti con lo stabilire la corresponsione dei miglioramenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita mediante buoni del tesoro a riscossione differita e fruttiferi d'interessi, con destinazione delle relative somme ad incentivare l'industria, non e` inquadrabile nello schema dell'art. 53 Cost., essendo carente l'effetto ablatorio che di detta norma rappresenta la fattispecie, e rispetta lo schema dell'art. 23 Cost. in ordine alla riserva di legge ed alla individuazione della finalita` perseguita. In ordine a tale disposizione, non puo` venire in considerazione l'art. 36 Cost. per quanto attiene alla sufficienza della retribuzione, dovendo il relativo parametro essere verificato in concreto dal giudice delle controversie individuali. Ne` risulta violato l'art. 3 Cost. sotto il rilievo che al finanziamento della incentivazione delle attivita` produttive sono chiamate a contribuire solo le tre categorie ivi specificate (e non anche gli imprenditori ed i titolari di redditi reali), poiche`, non essendo identiche le situazioni dei colpiti e degli indenni il principio di eguaglianza non risulta invocato a proposito. La incentivazione delle attivita` produttive, anziche` contrastare con l'art. 4 Cost. si pone sulla linea finalistica di assicurare il diritto al lavoro. E sino a quando l'art. 39 Cost. non sia attuato (nel momento strutturale della registrazione, quale presupposto della personalita` dei sindacati) non e` ipotizzabile conflitto fra attivita` normativa dei sindacati medesimi ed attivita` legislativa del Parlamento (Infondatezza in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale della l. 10 dicembre 1976 n.797 di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976 n.699). - cfr. SS. nn. 42/1980, 142/1980
Massima n. 9963
Il prelievo realizzato col divieto di conglobamento nella retribuzione dei lavoratori dipendenti (a partire dall'1 febbraio 1977) nei miglioramenti retributivi eccedenti quelli di cui agli accordi confederali nel settore dell'industria e` ai limiti della costituzionalita` sia per il carattere definitivo del sacrificio imposto ai lavoratori dipendenti, non esteso ai titolari di trattamenti pensionistici, ne` ai creditori di compensi di altra natura, sia perche` vengono onerati tutti i predetti lavoratori dipendenti e non soltanto i fruitori di fascie di reddito piu` elevate. Il prelievo provoca in concreto sacrifici crescenti con la compressione dei redditi, ma al riguardo nelle singole concrete situazioni il lavoratore potra` richiedere l'adeguamento della retribuzione al minimo vitale. Non rileva che l'appiattimento delle retribuzioni, realizzato con l'assorbimento nella normativa impugnata della contrattazione del settore industriale, operi in peius, poiche` il principio della derogabilita` a favore del solo lavoratore (e di cui all'art. 12 della legge n. 604 del 1966) non trova tutela costituzionale. Per quanto attiene all'art. 39 Cost. mancando la disciplina della registrazione dei sindacati, l'individuazione di quelli legittimati alla contrattazione collettiva resta necessariamente affidata al gioco delle forze sociali. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost. delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 6 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni, nella l. 31 marzo 1977, n. 91). cfr. SS. nn. 42/1980, 142/1980
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - riunisce i dieci procedimenti;
2. - dichiara non fondate le questioni di legittimità della legge 10 dicembre 1976, n. 797 di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 1976 n. 699 in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost. e del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39, 53 Cost., sollevate dal Pretore di Torino con ordinanza 1 giugno 1978 (n. 453 Reg. ord. 1978), nonché non fondate le questioni di legittimità sollevate con le ordinanze di varia data, iscritte ai nn. 419, 463, 543 e 549 Reg. ord. 1977, e ai nn. 101, 102, 273, 462 e 617 Reg. ord. 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze