Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1977

Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1977
Data di deposito
20 aprile 1977
Data di decisione
13 aprile 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8807

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella gia' esaminata.

Massima n. 8808

Sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 cod. navig., sollevate (non gia' per il periodo in cui queste norme ebbero vigore, ma proprio) con riguardo al tempo della loro presunta coesistenza con la nuova disciplina sul rito del lavoro, che invece deve escludersi per l'intervenuta abrogazione ad opera della legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 603 citato e delle disposizioni ad esso collegate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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