Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1977
Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1977
- Data di deposito
- 20 aprile 1977
- Data di decisione
- 13 aprile 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:66
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 603, codice della navigazione
- art. 409, codice di procedura civile
- art. 593, codice della navigazione
- art. 592, codice della navigazione
- art. 595, codice della navigazione
- art. 597, codice della navigazione
- art. 596, codice della navigazione
- art. 594, codice della navigazione
- art. 591, codice della navigazione
- art. 598, codice della navigazione
Parametri
Massime
Massima n. 8807
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 409 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di detta legge alle controversie di lavoro marittimo e portuale di cui all'art. 603 del codice della navigazione. La stessa questione infatti e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976 - la quale ha rilevato che per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente di mare restano ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente) devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro - e le ordinanze di rimessione non contengono argomenti tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, ne' elementi di fatto che diversifichino la questione proposta da quella gia' esaminata.
Massima n. 8808
Sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 cod. navig., sollevate (non gia' per il periodo in cui queste norme ebbero vigore, ma proprio) con riguardo al tempo della loro presunta coesistenza con la nuova disciplina sul rito del lavoro, che invece deve escludersi per l'intervenuta abrogazione ad opera della legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 603 citato e delle disposizioni ad esso collegate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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