Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1977
Corte cost., sent. 30 marzo 1977, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1977
- Data di deposito
- 30 marzo 1977
- Data di decisione
- 24 marzo 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 1418, codice civile
- art. 1966, codice civile
- art. 2113, codice civile
- art. 6, legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8769
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidita' delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilita' (e non di nullita') del negozio transattivo (con conseguente disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullita' delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilita' delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiche', nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullita' o di annullabilita', e che la dichiarazione di invalidita' richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del codice civile così come modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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