Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1976
Corte cost., sent. 22 gennaio 1976, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1976
- Data di deposito
- 22 gennaio 1976
- Data di decisione
- 15 gennaio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
- art. 23, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 125, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 8175
L'indipendenza dei membri del C.G.A della Sicilia designati dalla Giunta regionale e' sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del quadriennio, la possibilita' di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo regionale. Infatti, proprio in rapporto alla prospettiva d'una eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non puo' ritenersi assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia soprattutto di quello regionale, con aperta violazione dei precetti contenuti negli artt. 100, 101 e 108 della Costituzione. E non occorre avvertire che di fronte ai principi della indipendenza ed imparzialita' dei giudici, ordinari, amministrativi o speciali, cede il principio generale della ammissibilita' agli incarichi ed uffici pubblici, che comporta di regola anche la possibilita' di riconferma o rielezione: possibilita' che deve essere fermamente esclusa per i membri laici del C.G.A. quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione, a cui l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce le stesse funzioni spettanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. - v. Sent. n. 48 del 1968.
Massima n. 8176
Con il d.lgs. n. 654 del 1948 e' stato istituito in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria particolare fisionomia e struttura, investito peraltro dell'esercizio delle stesse funzioni attribuite dalla legge alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta il disposto dei primi due commi dell'art. 5. Una anomalia rispetto al regime ordinario della giustizia amministrativa fu introdotta con il disposto del terzo comma del medesimo art. 5, in base al quale veniva ammesso il ricorso all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato avverso le decisioni del C.G.A. sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita' amministrative dello Stato, non pronunciate in grado di appello. Questo regime eccezionale (non contrastante peraltro con la previsione dell'art. 125, secondo comma, della Cost.), trova giustificazione nella speciale competenza giurisdizionale attribuita dal d.lgs. 654 del 1948 al C.G.A. nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi sia dell'amministrazione regionale, sia delle altre autorita' amministrative aventi sede nel territorio della Regione siciliana. Tale competenza giurisdizionale giustifica l'introduzione della possibilita' di impugnazione delle sue decisioni concernenti atti delle amministrazioni statali davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Invero, essendo il C.G.A. investito nei confronti di quegli atti delle stesse attribuzioni che sono proprie del Consiglio di Stato, venivano meno le ragioni per cui gli era stata conferita quella particolare composizione caratterizzata dalla presenza di due giuristi designati dalla Giunta regionale, e poteva a cio' costituire opportuno rimedio la previsione dell'impugnabilita' delle due decisioni, cosi' circoscritta ratione materiae, non nel fine di attribuire ai ricorrenti davanti al C.G.A. una tutela giurisdizionale maggiore di quella riconosciuta alla generalita' dei cittadini davanti al Consiglio di Stato, quanto piuttosto per assicurare una definitiva uniformita' di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato. Poiche' la particolarita' del regime ricordato non puo' dirsi irrazionale, ne' tale da integrare ingiustificata disparita' di trattamento a' sensi dell'art. 3 Cost., non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto con le disposizioni degli artt. 24 e 113 Cost., che, di per se', non garantiscono ne' il doppio grado di giurisdizione ne' una completa uniformita' di tutela giurisdizionale amministrativa. - v. Sent. n. 61 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nella parte in cui dispone che i membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana in sede giurisdizionale, designati dalla Giunta regionale, possono essere riconfermati;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, dello stesso decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sollevata con la seconda ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 113, secondo comma, 125, secondo comma, della Costituzione, ed all'art. 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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