Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1976

Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/1976
Data di deposito
28 luglio 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 692 del 4 agosto 1955
  • art. 32, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 8514

Laddove e' evidente la non applicabilita', anche mediata o indiretta, delle disposizioni impugnate ai fini della decisione del giudizio di merito, deve essere dichiarata la inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. - S. nn. 144/1972, 102/1973, 201/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,23,24,53,97,100,104 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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