Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 48, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 46, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 47, legge n. 103 del 14 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8512
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale di una legge che si affermi conforme sul piano teorico al dettato costituzionale, sotto il profilo della violazione del dettato stesso nell'attuazione pratica.
Massima n. 8513
La sussistenza per le radioteletrasmissioni locali via etere di una disponibilita' di canali sufficienti a consentire la liberta' d'iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli, fa venire meno l'unico motivo che, per tali trasmissioni, possa giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di liberta' sancito dall'art. 21 della Costituzione, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta, tanto piu' che non vi e' alcun ragionevole motivo perche' siano consentite le radioteletrasmissioni private via cavo su base locale e non anche quelle via etere. Cio' non comporta che debba escludersi la legittimita' costituzionale delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale, giacche' la diffusione sonora e televisiva su scala nazionale, rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. Ne' esclude che il legislatore possa subordinare ad apposita licenza che stabilisca le modalita' d'esercizio concreto delle radioteletrasmissioni private via etere. - S. nn. 59/1960, 225/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 della Costituzione, dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
d) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103 nella parte in cui prevede la possibilità che mediante le realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria siano esaurite le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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