Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970
- art. 1, ultimo co., decreto luogotenenziale n. 27 del 14 febbraio 1946
- art. 2, decreto luogotenenziale n. 303 del 1° settembre 1946
- art. 6, decreto-legge n. 261 del 8 luglio 1974
- art. 1, legge n. 355 del 14 agosto 1974
- decreto-legge n. 261 del 8 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 8489
La legge n. 336 del 24 maggio 1970, concernente la concessione di benefici economici e di carriera ai dipendenti pubblici ed assimilati ex combattenti, corrisponde alla peculiare natura del rapporto di pubblico impiego, caratterizzato dalla supremazia attribuita alla pubblica Amministrazione in vista degli scopi propri della sua funzione, con assegnazione ai pubblici dipendenti di un'attivita' strumentale a tale fine. Inoltre i benefici suddetti, consistenti, per il loro aspetto piu' incisivo e qualificante, nell'offerta di collocamento a riposo a condizioni di notevole vantaggio, sono stati accordati anche per promuovere un primo passo concreto verso la riforma della pubblica Amministrazione, che dovrebbe appunto trovare uno dei suoi cardini nell'esodo volontario dei dipendenti pubblici. Non si tratta pertanto della concessione di un irrazionale privilegio settoriale, ne' tanto meno di una distorsione a fini ultronei della spesa pubblica ed e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta legge sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 53 Cost., tenuto in particolare presente che tale ultimo precetto riguarda i criteri di proporzionalita' che debbono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi, mentre la norma impugnata riguarda l'erogazione della spesa pubblica, cioe' una fase diversa da quella che attiene alla provvista di fondi necessari.
Massima n. 8490
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, con l'estendere ai dipendenti delle Regioni, degli enti locali e delle loro aziende, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro, tutti i benefici di carriera ed economici a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti previsti dagli articoli precedenti della legge stessa, e con l'avere quindi implicitamente escluso dall'estensione i dipendenti delle imprese private, non contrasta con gli artt. 3, 35 e 52 Cost.. Tra il rapporto di impiego pubblico e privato intercorrono invero peculiari differenze non solo e non tanto in relazione alle diversita' strutturali dei rapporti stessi, quanto, soprattutto, in relazione alle diversita' di funzioni. Le censure in esame presumono un parametro comune di raffronto costituito dalla condizione di lavoratore dei dipendenti pubblici e privati, mentre difetta la necessaria omogeneita' fra le categorie poste a confronto, e risulta comunque ragionevolmente giustificata la diversita' di trattamento stabilita dal legislatore, al di fuori della comune e doverosa dedizione al servizio della patria in armi. - S. n. 118/1976.
Massima n. 8491
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, escludendo dalla estensione dei benefici combattentistici i dipendenti di imprese private finanziate mediante partecipazione statale o comunale non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. La partecipazione azionaria dello Stato o di enti pubblici in societa' per azioni non altera invero l'individualita' di queste, dato che la partecipazione suddetta non produce conseguenze di ordine giuridico per quanto riguarda l'organizzazione interna della loro attivita' che continua ad essere disciplinata dalle norme comuni e ad utilizzare le forme e gli istituti tipici del diritto privato. Non sussiste pertanto il presunto parallelismo fra la posizione dei dipendenti pubblici e quella dei dipendenti delle imprese private sopra menzionate, su cui il giudice "a quo" fonda invece la censura in esame.
Massima n. 8492
L'art. 4 della legge n. 336 del 24 maggio 1970 escludendo i dipendenti delle imprese private sottoposte a contratto collettivo di lavoro dai benefici combattentistici attribuiti invece anche ai dipendenti di enti pubblici soggetti a tale forma di contrattazione non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. La comune regolamentazione del rapporto di lavoro non puo' costituire elemento decisivo per ritenere sussistente detto contrasto. L'eventuale assoggettamento dei dipendenti pubblici alla disciplina privatistica del contratto collettivo non esclude invero la qualificazione pubblicistica del rapporto, ne' trasforma la natura pubblicistica degli enti, che e' frutto di una valutazione aperta direttamente dall'ordinamento. La censurata diversita' di trattamento non puo' ritenersi quindi arbitraria o ingiustificata, tenuto conto della particolare posizione dei dipendenti pubblici e della peculiarita' delle prestazioni loro richieste. Egualmente la norma suddetta non contrasta con l'art. 35 Cost., non potendosi ravvisare una menomazione del principio generale di tutela del lavoro per effetto di norme che dispongono determinati vantaggi per i lavoratori a favore dei quali siano ragionevolmente individuabili particolari motivi di giustificazione.
Massima n. 8493
La questione di legittimita' dell'art. 1, ult. co. d.lg.lgt. 14 febbraio 1946, n. 27, in base al quale e' escluso dal computo dell'anzianita' il servizio prestato anteriormente alla riassunzione obbligatoriamente disposta a favore di tutti i lavoratori dopo l'ultimazione del servizio militare dal n. 2 dello stesso articolo, sollevata in relazione agli artt. 36 e 52 Cost., e' inammissibile perche' irrilevante in quanto dal testo dell'ordinanza di rinvio risulta che la chiusura del primo rapporto di lavoro era avvenuta al momento della chiamata alle armi del dipendente, a norma delle disposizioni allora vigenti (l. 13 novembre 1924, n. 1825, e art. 2111 c.c.). Essendo quindi da considerare esaurito tale rapporto, sullo stesso non potrebbero avere incidenza le norme impugnate ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost..
Massima n. 8494
L'art. 2 del d.lg. n. 303 del 1946, limitando la possibilita' della conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi ai soli nati negli anni 1924 e successivi, non contrasta con gli artt. 3 e 52 Cost.. Invero, con la suddetta limitazione, il legislatore ha considerato l'opportunita' di dettare una norma transitoria ai fini dell'applicazione dell'innovazione apportata con il Decreto menzionato in materia di conservazione del posto di lavoro ai chiamati alle armi, allo scopo di impedire le conseguenze sull'economia delle imprese e sul mercato del lavoro derivanti da una ipotizzabile indiscriminata applicazione dell'innovazione con la massiccia reintegrazione nel posto di lavoro anche di coloro che ne fossero stati esclusi in passato per effetto della precedente normazione. Tale giustificazione vale ad escludere il contrasto con gli artt. 3 e 52 Cost., considerato, a quest'ultimo riguardo, che la garanzia della posizione di lavoro del cittadino deve necessariamente essere contemperata con il rispetto di interessi incisivi di carattere pubblico e generale, come tali meritevoli di essere tutelati.
Massima n. 8495
Il divieto imposto dall'art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato decreto n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non comporta violazione dell'art. 4 Cost.. Il diritto al lavoro, garantito dalla detta norma costituzionale si traduce non in una pretesa giuridica del singolo ad ottenere un posto di lavoro, bensi' nella generica possibilita' di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti di lavoro disponibili, e nell'obbligo genericamente imposto al legislatore di realizzare un coordinamento che renda effettivo questo diritto, attraverso l'adozione di concrete e idonee misure per l'assicurazione dell'occupazione e la creazione di posti di lavoro. Rimane pertanto al legislatore la facolta' di regolare l'esercizio della liberta' di scelta dell'attivita' lavorativa mediante l'adozione di cautele che valgano a tutelare altri interessi, anche se cio' si traduca nella limitazione, per alcune categorie di soggetti, della possibilita' di accedere a determinati posti di lavoro. E nella specie le censurate limitazioni rispondono ad evidenti esigenze di equita' e moderazione, tendendo ad evitare che il personale gia' beneficiario di un trattamento di quiescenza di particolare favore, si avvantaggiasse ulteriormente a carico della pubblica finanza, in contrasto con le finalita' dei benefici stessi, ispirati al presupposto della cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne' la retroattivita' della norma vale a modificare tali conclusioni, giacche', salvo per la materia penale, l'irretroattivita' della legge e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempreche' la retroattivita' non comporti violazione di altri precetti costituzionali, mentre, nella specie, ricorrono evidenti motivi di opportunita' per l'attribuzione alla legge di efficacia retroattiva.
Massima n. 8496
Il divieto imposto dall'art. 6 D.L. 8 luglio 1974, n. 261, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi e incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e la conseguente disposta cessazione degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato Decreto n. 261 del 1974, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza, non contrasta con l'art. 13 Cost.. Invero, anche se potesse considerarsi il riferimento alla detta norma costituzionale intendendo l'invocato principio in rapporto ad una particolare estrinsecazione che si sostanzierebbe nella libera scelta di un'attivita' lavorativa (il che e' da escludere, trattandosi della liberta' personale) le ragioni che militano a favore della legittimita' delle limitazioni in esame in relazione all'osservanza del diritto al lavoro garantito dall'art. 4 Cost. varrebbe altresi' a proposito della garanzia della liberta' personale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 14 febbraio 1946, n. 27 (Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private); questione proposta con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Aosta, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 52, comma secondo, della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente "norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati" anche in relazione a tutte le altre disposizioni di tale legge: questione proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe dal giudice del lavoro presso il tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 97 e 53 della Costituzione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 4 della succitata legge 24 maggio 1970, n. 336, sollevate con le ordinanze in epigrafe dei pretori di Aosta, Fiorenzuola d'Arda, Orbetello, Vittorio Veneto e del giudice del lavoro presso il tribunale di Torino con riferimento agli artt. 3, 35 primo comma, e 52 della Costituzione;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, d.l. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35: questione proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), sostituito con l'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 (conversione in legge con modificazioni del d.l. n. 261 del 1974): questione sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 4 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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