Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1976

Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1976
Data di deposito
6 maggio 1976
Data di decisione
23 aprile 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 134, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 139, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 8317

Nella controversia pendente davanti al pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione valendosi dell'art. 1461 del codice civile, non trovano applicazione gli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente, subordinano l'attivita' degli istituti privati di investigazioni alla licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine. Giacche', in fatto che, il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della controparte in altri e diversi modi. E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione.

Massima n. 8318

Ai rapporti di istituti privati di investigazione l'ordinamento non attribuisce un valore probatorio qualificato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

Testo integrale

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