Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1976
Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1976
- Data di deposito
- 6 maggio 1976
- Data di decisione
- 23 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 134, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 139, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 8317
Nella controversia pendente davanti al pretore, avente ad oggetto il diritto o meno della ditta convenuta di rifiutare la corresponsione delle provvigioni, pretese dall'attore e relative a contratti cui la ditta medesima non aveva dato esecuzione valendosi dell'art. 1461 del codice civile, non trovano applicazione gli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, rispettivamente, subordinano l'attivita' degli istituti privati di investigazioni alla licenza del prefetto, e impongono loro l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine. Giacche', in fatto che, il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, divenute tali "da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni", risultasse dal rapporto di un istituto privato di investigazioni, era del tutto indifferente nel giudizio, ben potendo tali circostanze essere giunte a conoscenza della controparte in altri e diversi modi. E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 134 e 139 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione.
Massima n. 8318
Ai rapporti di istituti privati di investigazione l'ordinamento non attribuisce un valore probatorio qualificato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
Testo integrale
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