Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1975

Corte cost., sent. 22 ottobre 1975, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/1975
Data di deposito
22 ottobre 1975
Data di decisione
22 ottobre 1975
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 60, punto 4, regolamento Senato
  • art. 34, punto 3, regolamento Camera
  • art. 65, punto 3, regolamento Camera
  • art. 31, punto 4, regolamento Senato

Parametri

Massime

Massima n. 8069

E' da disattendere l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto di attribuzione proposto con ordinanza da un tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta, deducendo il difetto di legittimazione di entrambi tali organi a sollevare conflitti ed a resistervi, in considerazione - da un lato - del carattere "diffuso" che tipicamente contrassegna il potere giudiziario, ciascuna componente del quale e' idonea a porre in essere pronuncie sulle quali la Corte di cassazione non sarebbe in grado di esercitare il proprio sindacato, se non nei casi previsti dai codici di rito e (con la sola eccezione di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ.) sempre dietro iniziativa di chi sia parte in giudizio; e, d'altro lato, dell'indipendenza di cui godono, durante il corso del loro mandato, le Commissioni parlamentari d'inchiesta, anche nei confronti delle Camere, le quali, come non potrebbero procedere esse stesse, direttamente, ad inchieste ex art. 62 Cost., cosi' nemmeno sono autorizzate ad interferire nelle deliberazioni adottate dalle Commissioni medesime per il piu' proficuo svolgimento dei loro lavori.

Massima n. 8070

Non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto di attribuzione proposto con ordinanza di un Tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta deducendo che le ordinanze istruttorie del tribunale ricorrente sarebbero state e sarebbero, oltre che revocabili come ogni altra ordinanza, impugnabili insieme alla sentenza di merito. L'art. 37 della legge n. 87, nel definire i conflitti tra poteri la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale, non muove dal criterio della definitivita' degli atti che ne possono essere all'origine, che' anzi in tali conflitti (a differenza che in quelli tra Stato e Regioni o tra Regioni) un atto puo' addirittura mancare, essendo sufficiente a determinarli un mero comportamento, anche omissivo; ma designa gli organi legittimati a sollevarli ed a resistervi alla stregua della loro capacita' ad impegnare l'intero potere. Ne', in tale ordine di idee, ha riferimento agli organi che - in concreto - abbiano dichiarato definitivamente la volonta' del potere, quanto invece agli organi a cio' "competenti", vale a dire che ne abbiano l'astratta possibilita'.

Massima n. 8071

E' da disattendere l'eccezione di inammissibilita' sotto il profilo oggettivo, per mancanza di materia di conflitto e carenza di interesse di un conflitto di attribuzione sollevato da un Tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta, assumendosi dal Tribunale ricorrente che dal rifiuto illegittimamente opposto dalla Commissione risulterebbe menomata la sfera di attribuzioni ad esso garantita dalla Costituzione, per l'impedimento derivante all'acquisizione delle prove ritenute necessarie per l'accertamento della verita'.

Massima n. 8072

Ogni valutazione sulla utilita' e sulla valida utilizzabilita' in giudizio dei mezzi di prova e' di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria precedente, sottraendosi pertanto a qualsiasi sindacato che non sia quello esplicabile dal giudice eventualmente adito in sede di gravame.

Massima n. 8073

La posizione di "assoluta indipendenza" del Parlamento, come di altri organi "ai vertici dello Stato", anche nei loro rapporti reciproci si articola nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna della Camere ("riserva di regolamento": art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66); nella non responsabilita' dei medesimi "per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 68, primo comma: immunita' sotto questo aspetto assoluta, che, in omaggio al principio democratico rappresentativo, l'art. 122, ultimo comma, estende anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunita', che puo' dirsi relativa, di cui al secondo comma del detto art. 68 (non proseguibilita' dell'azione penale e divieto di arresto e perquisizione personale e domiciliare senza autorizzazione dell'Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorieta' di mandato di cattura. Costituiscono applicazione e svolgimento delle norme costituzionali che garantiscono l'indipendenza delle Camere le disposizioni dei regolamenti parlamentari, quali l'art. 62 del Regolamento della Camera e il corrispondente art. 69 del Regolamento del Senato, che attribuiscono ai rispettivi Presidenti l'esercizio dei poteri di polizia e la disposizione della forza pubblica nell'interno delle Assemblee. Poiche' da queste disposizioni, per lunga tradizione, si suole trarre la regola della cosi' detta "immunita' della sede" (valevole anche per altri supremi organi dello Stato) in forza della quale nessuna estranea autorita' potrebbe eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai suoi organi. Di guisa che, ove gli organi parlamentari non vi ottemperassero, sarebbe unicamente possibile provocare l'intervento di questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione.

Massima n. 8074

Fermo restando il principio fondamentale della pubblicita' degli atti parlamentari (art. 64, secondo comma, Cost.) e' tuttavia rimesso alla valutazione delle Camere (e rientra nella autonomia costituzionale ad esse garantita) di derogarvi in singoli casi, deliberando di riunirsi in seduta segreta (nella quale ipotesi, gli artt. 34, punto 3, Reg. Camera e 60, punto 4, Reg. Senato consentono che possano altresi' stabilire di non farne stendere processo verbale).

Massima n. 8075

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta, le quali, sostituendo necessariamente a norma dell'art. 82, primo comma, Cost. il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta, sono libere di organizzare i propri lavori, anche stabilendo - in tutto od in parte il segreto delle attivita' da esse direttamente svolte e della documentazione risultante dalle indagini esperite: e cio' in funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri.

Massima n. 8076

Le disposizioni dei regolamenti parlamentari che prevedono il segreto delle Commissioni "nell'interesse dello Stato" (art. 65, punto 3, Reg. Camera, ed analogamente, seppure con formulazione piu' generica, parlando di "documenti, notizie e discussioni che interessano lo Stato", l'art. 31, punto 3, Reg. Senato) e che letteralmente non tanto consentono, quanto impongono, la segretezza di determinate sedute delle Commissioni, in realta' rimettono pur sempre all'apprezzamento politico delle stesse (sicuramente non sindacabile dall'autorita' giudiziaria) di verificare se e quando l'ipotesi prevista concretamente ricorra.

Massima n. 8077

I fini delle Commissioni parlamentari di inchiesta differiscono nettamente da quelli che caratterizzano le itruttorie delle autorita' giudiziarie. Compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non e' di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non tendono a produrre, ne' le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica( come e' invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinche' queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso.

Massima n. 8078

L'attivita' di inchiesta rientra nella piu' lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalita' del pari politiche; ne' potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilita' di ordine penale, che' se cosi' per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni di potere giurisdizionale.

Massima n. 8079

Ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possono costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all'autorita' giudiziaria.

Massima n. 8080

Il secondo comma dell'art. 82 Cost. attribuisce alle Commissioni parlamentari di inchiesta "gli stessi poteri", e prescrive "le stesse limitazioni" dell'autorita' giudiziaria per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare, ma le Commissioni restano libere di presciegliere modi di azione diversi, piu' duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di pubblici funzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo allo spoglio di giornali e riviste, e via dicendo. Le persone interrogate dalle Commissioni d'inchiesta non depongono propriamente quali "testimoni", ma forniscono informazioni; e lo stesso e' a dirsi delle relazioni varie che pubbliche autorita' possono, su richiesta delle Commissioni, ad esse presentate con riferimento a determinate situazioni e circostanze ambientali, tra cui bene possono trovar posto anche stati d'animo e convincimenti diffusi, registrati per quel che sono, indipendentemente dalla loro fondatezza, da chi, per la sua particolare esperienza o per l'ufficio ricoperto, sia meglio in grado di averne diretta notizia.

Massima n. 8081

Le Commissioni d'inchiesta hanno il potere di apporre il segreto alle risultanze di volta in volta acquisite nel corso della loro indagine, ma restano libere di derogarvi, quando non lo vietino altri principi, ogni qual volta non possano derivarne conseguenze tali da impedire o intralciare gravemente l'assolvimento del loro compito: specie per venire incontro a richieste provenienti da autorita' giudiziarie, in uno spirito di doverosa collaborazione tra organi di poteri distinti e diversi, per fini di giustizia.

Massima n. 8082

Il segreto delle Commissioni di inchiesta non corrisponde, a rigore ai vari specifici fini di segreto previsti dalle norme dei codici di diritto e procedura penale, ma puo' qualificarsi piuttosto, piu' genericamente, come un segreto funzionale, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessita' ed i limiti.

Massima n. 8083

Il significato da attribuire alla determinazione di una Commissione d'inchiesta che abbia disposto la pubblicazione, in allegato alla relazione sui propri lavori, di un indice analistico dei documenti in suo possesso, non puo' essere equivoco: altro e' pubblicare una serie di documenti, altro pubblicare un indice di documenti tuttora detenuti dalla Commissione; altra cosa e' esteriorizzare il contenuto di certi atti, altro limitarsi a rendere nota l'esistenza. Ne consegue che la Commissione d'inchiesta dispone, in funzione delle proprie finalita', del regime di pubblicita' o di segretezza dei documenti in questione.

Massima n. 8084

Alla documentazione relativa ad accertamenti svolti o direttamente disposti dalla Commissione, alle discussioni che hanno avuto luogo nel corso delle sue sedute e alle valutazioni ed apprezzamenti in quella sede espressi, ma non divulgati attraverso le relazioni pubblicate nonche' agli esposti ed anonimi ad essa rivolti, si applica il principio che la Commissione dispone dal regime di pubblicita' o di segretezza dei propri atti.

Massima n. 8085

Non puo' essere giudicato illegittimo il limite che dal segreto funzionale delle Commissioni d'inchiesta (cui esse soltanto hanno facolta' di derogare) puo' derivare all'esercizio della funzione giurisdizionale al diritto di difesa delle parti, essenzialmente connaturato al suo vario esplicarsi.

Massima n. 8086

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia non ha l'obbligo di trasmettere ai tribunali ricorrenti gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, atti tutti che la Commissione medesima abbia ritenuto di mantenere segreti ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni; nonche' gli atti gia' a disposizione di organi del potere giudiziario.

Massima n. 8087

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha l'obbligo di trasmettere ai tribunali ricorrenti gli altri atti e documenti in suo possesso, che, a norma di legge, non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorita' giudiziaria penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia non ha l'obbligo di trasmettere ai tribunali di Torino e di Milano gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, atti tutti che la Commissione medesima abbia ritenuto di mantenere segreti ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni; nonché gli atti già a disposizione di organi del potere giudiziario;

b) che ha l'obbligo di trasmettere ai tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso, che, a norma di legge, non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria penale,

e in conseguenza:

annulla le note della Commissione n. 1250/D - 4369, in data 21 febbraio 1975, e n. 1294/D - 4399 in data 26 marzo 1975, in relazione anche alla precedente n. 1139/D - 4340 del 6 dicembre 1974, indirizzate rispettivamente al presidente della II sezione penale del tribunale di Torino e alla cancelleria della I sezione penale del tribunale di Milano, limitatamente al rifiuto di trasmettere gli atti e documenti di cui alla lettera b, indicati nel punto 10 della motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze