Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1974
Corte cost., sent. 30 gennaio 1974, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1974
- Data di deposito
- 30 gennaio 1974
- Data di decisione
- 24 gennaio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:20
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7018
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 313, terzo comma, c.p., concernente l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziche' del Consiglio superiore della Magistratura, a procedere per i reati di vilipendio dell'ordine giudiziario, questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973.
Massima n. 7019
Atteso che l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio, prevista dall'art. 313, terzo comma, c.p., va configurata come un presupposto, la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa essere validamente iniziata o proseguita, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290, primo comma, c.p., sollevata quando ancora non e' stata concessa la predetta autorizzazione.
Massima n. 7020
La tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla liberta' di manifestazione del pensiero, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Costituzione, sussistendo, invece, altri limiti -impliciti- dipendenti dalla necessita' di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. Fra i beni costituzionalmente rilevanti per la determinazione dei limiti alla liberta' di manifestazione del pensiero a norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione, va annoverato il prestigio del Governo dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate, cui, in vista della essenzialita' dei compiti loro affidati, deve essere garantito il generale rispetto, anche perche' non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.
Massima n. 7021
In regime democratico sono consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti, e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, atteso che tali critiche possono valere ad assicurarne, in una libera dialettica di idee, l'adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale in ordine ad identiche o nuove istanze. Tale liberta' di critica non e' impedita dalla previsione del reato di vilipendio di cui all'art. 290 c.p., il quale richiede una condotta volta a tenere a vile, a ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entita' cui la manifestazione e' diretta, si' da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia e in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o -addirittura- ad ingiustificate disobbedienze, con evidente e inaccetabile turbativa dell'ordine politico sociale previsto dalla Costituzione.
Massima n. 7022
Non viola i principi costituzionali di legalita' (art. 25) e di eguaglianza (art. 3) la norma penale che ricorra ai fini dell'individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettivita' in cui il giudice opera (reati c.d. a forma libera).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973;
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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