Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1973

Corte cost., sent. 11 dicembre 1973, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1973
Data di deposito
11 dicembre 1973
Data di decisione
6 dicembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
  • art. 34, comma 5, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 34, comma 6, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 6918

L'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato, riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita' dei matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione elemento costitutivo della sovranita', un'inderogabilita' assoluta della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della Costituzione ne' e' deducibile, nella materia civile, dai principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).

Massima n. 6919

Le limitazioni di sovranita' derivanti dalla norma impugnata (art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) non contrastano con l'art. 11 della Costituzione, perche' i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica trovano specifico riferimento nell'art. 7 della Costituzione.

Massima n. 6920

La deroga alla giurisdizione - compatibile con il nuovo ordinamento costituzionale in quanto razionalmente e politicamente giustificabile - e' conforme al vigente sistema che riconosce effetti civili al matrimonio cosi' come disciplinato dal diritto canonico (art. 34 Concordato), non irrazionalmente devolvendosi ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di nullita' matrimoniali. Si esclude quindi la violazione dell'art. 24 della Costituzione anche perche' viene assicurato l'intervento del giudice italiano, sia pure con cognizione limitata, con l'osservanza delle garanzia processuali.

Massima n. 6921

La normativa impugnata (art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) designando espressamente il giudice competente non viola il principio del giudice naturale, giacche', secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, e' tale quello "precostituito per legge".

Massima n. 6922

Non e' violato il divieto d'istituzione dei giudici speciali, giacche' i Tribunali ecclesiastici sono estranei all'ordinamento giuridico interno e non costituiscono giudici speciali nel senso indicato dalla Costituzione (Sent. n. 30 del 1971).

Massima n. 6923

Tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre matrimonio civile; anche i cattolici se non vogliono rinunciare alla giurisdizione civile possono contrarre nozze civili e poi religiose. Le conseguenze, eventualmente diverse, che comporta una piena liberta' di scelta non violano il principio d'eguaglianza (Cfr. sent. n. 32 del 1971 sulla legittimita' del trattamento differenziato tra cittadini battezzati e non battezzati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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