Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1973
Corte cost., sent. 11 dicembre 1973, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1973
- Data di deposito
- 11 dicembre 1973
- Data di decisione
- 6 dicembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 34, comma 5, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- art. 34, comma 6, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 6918
L'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato, riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita' dei matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione elemento costitutivo della sovranita', un'inderogabilita' assoluta della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della Costituzione ne' e' deducibile, nella materia civile, dai principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).
Massima n. 6919
Le limitazioni di sovranita' derivanti dalla norma impugnata (art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) non contrastano con l'art. 11 della Costituzione, perche' i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica trovano specifico riferimento nell'art. 7 della Costituzione.
Massima n. 6920
La deroga alla giurisdizione - compatibile con il nuovo ordinamento costituzionale in quanto razionalmente e politicamente giustificabile - e' conforme al vigente sistema che riconosce effetti civili al matrimonio cosi' come disciplinato dal diritto canonico (art. 34 Concordato), non irrazionalmente devolvendosi ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di nullita' matrimoniali. Si esclude quindi la violazione dell'art. 24 della Costituzione anche perche' viene assicurato l'intervento del giudice italiano, sia pure con cognizione limitata, con l'osservanza delle garanzia processuali.
Massima n. 6921
La normativa impugnata (art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) designando espressamente il giudice competente non viola il principio del giudice naturale, giacche', secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, e' tale quello "precostituito per legge".
Massima n. 6922
Non e' violato il divieto d'istituzione dei giudici speciali, giacche' i Tribunali ecclesiastici sono estranei all'ordinamento giuridico interno e non costituiscono giudici speciali nel senso indicato dalla Costituzione (Sent. n. 30 del 1971).
Massima n. 6923
Tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre matrimonio civile; anche i cattolici se non vogliono rinunciare alla giurisdizione civile possono contrarre nozze civili e poi religiose. Le conseguenze, eventualmente diverse, che comporta una piena liberta' di scelta non violano il principio d'eguaglianza (Cfr. sent. n. 32 del 1971 sulla legittimita' del trattamento differenziato tra cittadini battezzati e non battezzati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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