Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1972

Corte cost., sent. 2 febbraio 1972, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1972
Data di deposito
2 febbraio 1972
Data di decisione
27 gennaio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 2, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 285, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
  • art. 286, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940

Parametri

Massime

Massima n. 5883

Non appare esatta la tesi secondo cui la potesta' conferita al questore di rilasciare licenze per la raccolta di collette (art. 156 t.u. di p.s.) risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto del dovere dell'eguale trattamento, a parita' delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attivita' della pubblica amministrazione quando incida sulla sfera di liberta' dei cittadini, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbero risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini delle molestie delle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche delle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.

Massima n. 5884

Il divieto di trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'e' sancito dal primo comma dell'art. 3, non puo' trovare nella specie applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordante, nei termini risultanti dai "Patti lateranensi". Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorita' civili collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici di proprieta' di enti religiosi.

Massima n. 5885

Con sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilita' del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento; ma e' chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversita' di disciplina dell'esercizio della facolta' di questua.

Massima n. 5886

Il compito di integrare la casistica dell'art. 156 t.u. di p.s. non puo' competere ad altri all'infuori degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facolta' in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prima ricordati. La difficolta' di procedere per via diversa da quella legislativa alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficienza, cui ha riguardo l'art. 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono meglio suscettibili di incontrare l'adesione della generalita', o per lo meno di non porsi in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le questue dirette a finalita' diverse da quelle ora previste.

Massima n. 5887

L'art. 156 t.u. di p.s. non lede direttamente nessuno dei beni alla cui tutela sono predisposti gli artt. 18, 19, 20, 21, 39 e 49 Cost., riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarieta'.

Massima n. 5888

Una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile attraverso il controllo di costituzionalita', si verifica solo quando determinati atti o attivita' siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di strumentalita' cosi' stretto che il loro divieto o le restrizioni poste alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave pregiudizio alla loro soddisfazione.

Massima n. 5889

Anche ad ammettere che fra i doveri di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost. rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in attivita' di carattere solidaristico, non puo' competere ed altri che non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso.

Massima n. 5890

La liberta' dell'assistenza privata garantita dall'art. 38, ultimo comma, Cost. non e' compromessa dall'art. 156 t.u. di p.s. dovendosi, negli scopi di beneficenza per i quali esso consente le questue, comprendere anche quelli rivolti all'assisistenza, mentre la disciplina che il legislatore faccia del ricorso ad essa non e' tale da comprometterne l'esercizio.

Massima n. 5891

E' inammissibile la questione di legittimita' Costituzionale degli artt. 285 e 286 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 134 della Costituzione, in quanto le norme impugnate sono prive di forza di legge.

Massima n. 5892

Ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensi' a soggetti che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dall'art. 156 t.u. di p.s. rimangono inoperanti.

Massima n. 5893

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 285 e 286 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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