Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Lo Stato non può penalizzare un'associazione o un ente solo perché ha natura religiosa o si dedica al culto. Se una fondazione laica può nascere e operare in un certo modo, anche una fondazione religiosa equivalente deve poterlo fare alle stesse condizioni. Non si possono imporre tasse più pesanti né regole più stringenti solo perché l'ente persegue fini di fede. La norma vale per ogni aspetto della vita dell'ente: dalla sua nascita al riconoscimento giuridico, fino allo svolgimento delle attività ordinarie.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la libertà religiosa nella sua dimensione collettiva e organizzativa, impedendo allo Stato di usare la leva fiscale o legislativa per sfavorire i gruppi religiosi rispetto agli enti laici. La ragione storica è evitare che lo Stato controlli indirettamente le confessioni penalizzandole sul piano giuridico o economico.

Domande frequenti

Una parrocchia può essere tassata di più rispetto a un'associazione culturale laica con attività simili?

No. La natura religiosa non può giustificare un carico fiscale più gravoso rispetto a un ente laico analogo. Il trattamento tributario non può dipendere dalla finalità di culto.

Un ente religioso può vedersi negato il riconoscimento come persona giuridica perché è di ispirazione religiosa?

No. Lo scopo religioso non può limitare la capacità giuridica. L'ente ha diritto di accedere al riconoscimento alle stesse condizioni degli enti laici equivalenti.

Questa norma vale solo per la Chiesa cattolica o anche per le altre confessioni?

Vale per qualsiasi associazione o istituzione di carattere ecclesiastico o con fine di culto, indipendentemente dalla confessione. Il principio è generale e non limitato a una sola religione.

Significa che le organizzazioni religiose non pagano tasse?

No. La norma vieta discriminazioni in peius, non garantisce privilegi o esenzioni. Le eventuali agevolazioni fiscali trovano la propria base in altre disposizioni normative, non in questo articolo.

Una legge può imporre a un'associazione religiosa obblighi burocratici aggiuntivi non previsti per le associazioni laiche?

No. Adempimenti extra imposti esclusivamente in ragione della natura religiosa dell'ente configurerebbero quelle speciali limitazioni legislative che la norma espressamente vieta.