Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1970
Corte cost., sent. 25 maggio 1970, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1970
- Data di deposito
- 25 maggio 1970
- Data di decisione
- 20 maggio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 5, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 9, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 4, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 5012
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita',e sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25, e 27 della Costituzione. Cfr.: sent. 27/59; 45/60; 126/62; 23/64; 68/64; 32/69.
Massima n. 5013
La particolare sanzione contravvenzionale prevista in caso di violazione degli obblighi particolari imposti al sorvegliato speciale, quando concreti anche una violazione di una norma di diritto comune che prevede reato concreto, non da' luogo ad una irrazionale e discriminatoria duplicazione della pena, in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, perche' altra e' la situazione soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di chi lo commetta essendo sorvegliato speciale. Ne' ricorre la violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che il sorvegliato speciale non e' privato del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'art. 38 Cost. Manifestamente infondata e' anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 18 della Costituzione per le stesse ragioni adottate con sent. n. 27 del 1959, quanto al preteso contrasto con l'art. 17 della Costituzione.
Massima n. 5014
L'interrogatorio dell'imputato e' necessario solo quando si compiano atti istruttori. Cio' non puo' dirsi per un procedimento che, come quello disciplinato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo. E' pertanto infondata la questione di legittimita' degli artt. 1 e 2 avanzata sotto il profilo della mancata previsione dell'interrogatorio dell'inquisito da parte del questore. Sussiste, invece, la violazione del diritto di difesa per l'omessa previsione, nell'art. 4, secondo comma, della cit. legge del 1956, dell'assistenza tecnica obbligatoria del difensore innanzi al tribunale nella fase di applicazione della misura. Cfr.: Sent. n. 53/1968 e n. 69/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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